COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 28/10/2015 (Gara: MONTEROTONDO CALCIO – ATLETICO VESCOVIO del 18/10/215 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 28/10/2015 (Gara: MONTEROTONDO CALCIO – ATLETICO VESCOVIO del 18/10/215 – Campionato di Eccellenza) La società ATLETICO VESCOVIO ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con la quale veniva comminata l’ammenda di € 1.000,00 perché sostenitori in campo avverso in due occasioni inneggiavano con cori a fondo antisemita che configurano propaganda ideologica vietata dalla legge. Sanzione così determinata in virtù dell’articolo 11 comma 1 e 3 del CGS. La reclamante, dopo aver ricordato che nella società sono stati tesserati, su suggerimento del rappresentante della Comunità ebraica presso l’Assessorato allo Sport, due calciatori di religione israelitica, sottolinea inoltre come abbia ospitato nell’estate scorsa una selezione di ragazzi proveniente da Israele per un momento di sport e socializzazione. Nello specifico dell’episodio ricorda che i propri tifosi, circa una ventina, erano ospitati nella tribuna a loro riservata dello Stadio Cecconi di Monterotondo, opposta a quella dei tifosi di casa, ubicata dietro le panchine ed al di sopra degli spogliatoi. Ammette che i propri sostenitori hanno lanciato alcuni fumogeni di colore rosso, e non grigio come riportato nel referto, per i quali sono stati sanzionati con separato provvedimento ma nega recisamente che i due cori percepiti dall’Arbitro, siano stati percepiti dalla tribuna principale, ove erano posizionati i dirigenti delle due squadre, perché altrimenti sarebbero subito intervenuti. In conclusioni contesta l’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 11 comma 3 del CGS in quanto la norma punisce le manifestazioni di odio razziale, come tali percepite, percezione che nella specie, per le dimensioni e la concreta estrinsecazione è del tutto mancata. L’appello è solo parzialmente fondato. Non vi è questione sul carattere discriminatorio del coro reiterato in due occasioni, il cui contenuto testuale viene puntualmente riportata dall’Arbitro nel referto. Si tratta di esaltazione dell’Olocausto degli Israeliti nella seconda guerra mondiale che è espressione di discriminazione ed odio razziale. Sulla percezione dei cori non vi è nemmeno questione in quanto il solo fatto che l’Arbitro li abbia così puntualmente riportati nel referto dimostra come siano stati sentiti e fossero potenzialmente udibili dalla generalità dei presenti e, comunque, da tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco. Va invece detto che la sanzione irrogata va modificata come da dispositivo. L’articolo 11 comma 3 del CGS commina espressamente per la prima di tali violazioni, la sanzione prevista dall’articolo 18 numero 1 lettera e) del CGS e cioè l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori. Si tratta di sanzione edittale di specie totalmente diversa dall’ammenda concretamente irrogata dal primo Giudice che, nel sanzionare la violazione, non poteva discostarsi da quanto stabilito dalla norma. In sede di appello quindi non resterebbe alla Corte che applicare la norma, che non lascia spazi interpretativi, ma nel caso concreto la sanzione irrogabile sarebbe inattuabile in quanto la società ATLETICO VESCOVIO disputa già le gare a porte chiuse in quanto la tribuna dell’impianto sportivo non è stata omologata dai competenti Organi Amministrativi statuali. Non resta quindi che adottare una sanzione pecuniaria, auspicando un celere intervento del legislatore sportivo che riveda la tipologia della sanzione da adottare in considerazione dell’effettiva situazione degli impianti di gioco utilizzati dalle società dilettanti in ambito regionale, che però va parametrata alla luce dei canoni interpretativi che sopra si ricordavano. Considerando che, per la seconda violazione, si applica una ammenda non inferiore ad € 1.000,00, per la prima violazione si può applicare una sanzione inferiore, pur nella gravità dell’occorso, abbattuta di un terzo rispetto alla recidiva; in conclusione deve ridursi l’ammenda irrogata da € 1.000,00 ad € 700,00. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della A.S.D. ATLETICO VESCOVIO ad € 700,00. La tassa reclamo va restituita.
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