COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE FILIPPIS DAVIDE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – SA.MA.GOR. del 01/11/215 – Campionato di 1° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE FILIPPIS DAVIDE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – SA.MA.GOR. del 01/11/215 – Campionato di 1° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 20/11/2015 La società F.C.D. MONTESAN BIAGIO ha proposto rituale ricorso a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritenendo eccessiva la sanzione inflitta al calciatore DE FILIPPIS Davide, in quanto il predetto reagiva, a fine gara, avvicinandosi alla rete di recinzione per contestare un sostenitore della sua squadra che lo aveva insultato pesantemente per tutta la durata dell’ incontro. Alla notifica dell’espulsione il DE FILIPPIS chiedeva all’arbitro spiegazioni sul provvedimento adottato a suo carico, non avendolo offeso ne minacciato. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in effetti, dopo aver letto attentamente il rapporto arbitrale, non può non tener conto della provocazione subita dal calciatore in questione, che ha determinato una reazione, certamente censurabile, e , che il successivo confronto con l’ arbitro può essere inquadrato, come una eccessiva e vibrante protesta, ritenendo il calciatore ingiusto il provvedimento di espulsione nei suoi confronti. In considerazione di ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva, può ritenere attendibili alcune rimostranze avanzate dalla reclamante e che pertanto la sanzione inflitta al DE FILIPPIS può essere ricondotta entro limiti di minore gravità, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi simili. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DE FILIPPIS Davide a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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