COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNONI ANDREA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 C5 DEL 04/11/2015 (Gara: PAVONA CALCIO A 5 – UNITED APRILIA del 31/10/215 – Campionato di C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNONI ANDREA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 C5 DEL 04/11/2015 (Gara: PAVONA CALCIO A 5 – UNITED APRILIA del 31/10/215 – Campionato di C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 20/11/2015 Il reclamo proposto dalla società UNITED APRILIA evidenzia che il calciatore BERNONI Andrea, espulso per doppia ammonizione, si posizionava in un angolo della tribuna che gli impediva di interloquire con l’ arbitro, non ritenendolo quindi responsabile di quanto gli viene addebitato e riportato nel referto arbitrale. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, tenuto conto della validità di alcune argomentazioni poste in essere dalla reclamante (impossibilità da parte del calciatore di aver tenuto un tipo di comportamento trovandosi in un angolo riparato della tribuna) ritiene, non avendo certezza di come si siano svolti i fatti in questione, di poter lievemente ridimensionare la sanzione inflitta al predetto calciatore. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore BERNONI Andrea a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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