COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ALBANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BIANCHI EMILIANO FINO AL 06/11/2015, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GASPERINI GIANLUCA FINO AL 31/12/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPURIO IVANO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 23/10/2015 (Gara: VIRTUS ALBANO – MARINO del 18/10/215 – Campionato di 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ALBANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BIANCHI EMILIANO FINO AL 06/11/2015, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GASPERINI GIANLUCA FINO AL 31/12/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPURIO IVANO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 23/10/2015 (Gara: VIRTUS ALBANO – MARINO del 18/10/215 – Campionato di 2° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 20/11/2015 Con il reclamo in epigrafe la società ASD VIRTUS ALBANO ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con le quali sono state comminate le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 150,00 a carico della società, la squalifica a carico del calciatore SPURIO Ivano fino al 31-12-2019 e l’inibizione a carico del dirigente GASPERINI Gianluca fino al 31-12-2006 e del dirigente BIANCHI Emiliano fino al 6-11- 2015. La reclamante sostiene che la ricostruzione dei fatti emergente dal referto di gara e dal supplemento di rapporto è del tutto infondata in quanto non si sarebbero verificati i fatti da cui originano le decisioni impugnate. L’assunto è totalmente infondato. L’Arbitro in sede di audizione innanzi alla Corte ha ribadito con dovizia di particolari tutto quanto già descritto nel rapporto che, quanto all’aggressione subita, è sostenuto dalla certificazione medica allegata al rapporto che mostra l’evidenza di lesioni assolutamente compatibili con l’aggressione come descritta; lesione apprezzate dal medico del pronto soccorso in forza dei sintomi e delle conseguenze ben visibili. Evidente è la conseguenza della forte manata alla nuca infera dal dirigente GASPERINI Gianluca ed evidente la tumefazione a seguito della testata ricevuta dal calciatore SPURIO Ivano. Riguardo poi la sanzione del dirigente BIANCHI Emiliano va rilevato come il reclamo sia inammissibile in quanto inferiore al minimo reclamabile, così come inammissibile è la impugnazione della decisione relativa alla perdita della gara in quanto non risulta inviato il reclamo alla società avversaria. Per quanto riguarda il quantum delle sanzioni impugnate va confermata l’ammenda a carico della società, del tutto congrua rispetto alla rissa generale che ha visto coinvolti anche calciatori della società non identificati, così come la sanzione a carico del calciatore Spurio per il gesto di gravissima violenza consumato con evidenti conseguenze fisiche per il direttore di gara, con possibilità di compromissione dell’integrità estetica e della funzione respiratoria. Va invece riformata in peius la sanzione a carico del dirigente GASPERINI Gianluca, in quanto il gesto di violenza consumata con conseguenze a carico del direttore di gara va sanzionato, al minimo, con una inibizione di anni due, come è costante giurisprudenza della Corte da cui, in questo caso, non vi è motivo di derogare. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente la sanzione della perdita della gara, in quanto non ritualmente notificata alla controparte ed in relazione all’inibizione a carico del dirigente BIANCHI Emiliano, in quanto inferiore al minimo reclamabile. Di respingere il reclamo relativo la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della società e di squalifica a carico del calciatore SPURIO Ivano. Di aggravare l’inibizione a carico del dirigente GASPERINI Gianluca fino al 23/10/2017. La tassa reclamo va incamerata.
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