COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR PIGNATTARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS ANDREA PER 6 GARE E DEI CALCIATORI LO SAVIO LUIGI E MAZZUOCCOLO ROBERTO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 10/11/2015 (Gara: TOR PIGNATTARA – LA RUSTICA dell’8/11/2015 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR PIGNATTARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS ANDREA PER 6 GARE E DEI CALCIATORI LO SAVIO LUIGI E MAZZUOCCOLO ROBERTO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 10/11/2015 (Gara: TOR PIGNATTARA – LA RUSTICA dell’8/11/2015 - Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 147 del 27/11/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali e valutata la dinamica dei fatti, Sentita come da richiesta, la Società reclamante, Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Rilevato che la condotta irriguardosa ed ingiuriosa del calciatore Mazzuoccolo Roberto, perpetuata nei confronti della terna arbitrale, nonché la condotta violenta del calciatore Lo Savio Luigi manifestata nei confronti di un avversario, per la loro gravità, sono state sanzionate adeguatamente dal giudice di prime cure; Considerato che la squalifica a carico del calciatore De Angelis Andrea, debba essere ridotta in quanto quest’ultimo, al termine della gara, stringeva la mano all’assistente arbitrale (a giudizio di questi con eccessiva vigoria), ma non gli proferiva alcuna minaccia; Evidenziato che i sostenitori della Società reclamante, durante e dopo la gara, in più occasioni, rivolgevano alla terna arbitrale offese e minacce, nonché indirizzavano agli assistenti arbitrali sputi, alcuni dei quali raggiungevano l’obiettivo e pertanto appare congrua l’ammenda irrogata, dal giudice di 1° grado, alla società reclamante per responsabilità oggettiva. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DE ANGELIS Andrea a 3 gare. Di respingere le rimanenti sanzioni confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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