COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI TIBERIA DAVIDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 10 DEL CGS E A.S.D. CECCANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI TIBERIA DAVIDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 10 DEL CGS E A.S.D. CECCANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Comitato Regionale Lazio,con nota del 13.01.2015,segnalava alla Procura Federale l’inadempimento della Soc. ASD Ceccano, entro i termini regolamentari,del pagamento della somma dovuta all’allenatore Emiliano Adinolfi. La Procura Federale,dopo aver concluso le indagini,ha rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere ascoltati. Ha esaminato l’Organo Inquirente vari documenti,in particolare la decisione del Collego Arbitrale presso la L.N.D. del 18/10/2014 e pubblicata sul C.U. n 1 s.s. 2014.15,comunicata alla società Ceccano, mediante lettera raccomandata, ricevuta in data 20.11.2014. Ha anche esaminato la nota dello Studio Legale dell’ avv.to Alessandro Loreto del 20.12.2014 , con la quale si trasmetteva copia della liberatoria rilasciata dall’ avv.to Paolo De Simone , procuratore del sig. Adinolfi, in data 20.12.2014, attestante il pagamento della minore somma di Euro 500,00, mediante assegno circolare datato 19.12.2014, allegato alla medesima nota. Dall’esame dei predetti documenti è emerso che in data 18.10.2014 il Collegio Arbitrale presso la L:ND, in accoglimento del reclamo presentato dal sjg. Adinolfi, condannava la soc. Ceccano al pagamento in favore dello stesso, comunicando alla predetta società la decisione, mediante raccomandata a.r., ricevuta in data 20.11.2014, non provvedendo al pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale, cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Per tale motivo, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale il sig. Davide Tiberia, all’epoca dei fatti, presidente e rappresentante legale della Società Ceccano, in violazione dell’ art.1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’ art. 94 ter delle NOIF e all’ art.8, commi 9 e10 del CGS, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ art.4 comma1 del CGS ,per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale. Questo Tribunale Federale, dopo aver esaminato con particolare attenzione il caso in questione,non può che concordare con le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura Federale e ritiene le stesse congrue rispetto a quanto previsto nell’atto di deferimento, fermo restando la sopraggiunta inattività della Società A.S.D. Ceccano. Detto ciò,questo tribunale federale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni a loro ascritte,infliggendo al Presidente dell’ASD Ceccano sig.Tiberia Davide l’inibizione di mesi 6 (sei). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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