COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE PICCIRILLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE PICCIRILLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF. Il sig. Carlo Rea trasmetteva alla procura federale, a mezzo e mail, una segnalazione in cui precisava che l’ ASD Pro Calcio Ferentino avrebbe utilizzato, in gare del campionato regionale Juniores, esattamente Itri -.P.C Ferentino; P.C Ferentino.- Sezze; e Agora S. Rita.- P.C Ferentino calciatori che non avevano l’ età per parteciparvi, attraverso l’ alterazione e la contraffazione dei documenti di identità; in particolare i calciatori corrispondevano ai nominativi di Aulicino Gabriele, Savelloni Gian Marco, Piras Daniele e Reale Antonio. Dalla lunga e complessa attività d’ indagine, la Procura è riuscita a ricostruire compiutamente la vicenda. I tesserati coinvolti, durante le audizioni, hanno ammesso, dinanzi al collaboratore della Procura, quanto loro contestato. In particolare, il sig. Aulicino Gabriele, tesserato per la P.C. Ferentino, affermava che in data 3.11.2014, veniva avvicinato dal dirigente della società Giuseppe Piccirilli, il quale gli riferiva che avrebbe dovuto giocare, malgrado non avesse l’ età regolamentare, il giorno successivo contro l’Itri, sotto il nome di Coppetelli Francesco, non opponendosi a tale richiesta. Il sig. Gian Marco Savelloni, tesserato per la P.C. Ferentino, ammetteva di aver partecipato a tre gare ( contro l’ ITRI, il SEZZE ed il CASSINO ) del campionato regionale Juniores, su richiesta del dirigente Piccirilli il quale gli riferiva che avrebbe potuto partecipare a tali incontri ,come fuori quota, non si opponeva in quanto non aveva motivo di dubitare dei propri dirigenti. Non era a conoscenza il calciatore che gli veniva associata una data di nascita contraffatta ( 30.7.96.anzichè 30.7.94 ). Anche il sig. Daniele Piras,tesserato per la società P.C Ferentino, ammetteva di aver partecipato, sempre su richiesta del sig. Piccirilli, in quattro incontri del campionato Juniores,, pur allenandosi con la prima squadra, non avendo però mai consegnato alcun documento, ma solo una foto autenticata, sufficiente,per poter partecipare a tali incontri. Nelle distinte di gara la sua data di nascita veniva contraffatta, indicando il 10.10.96 e non quella reale del 10.10 1994.. Il sig. Ivan Di Pietra, tesserato per la società P.C Ferentino, quale calciatore, riportato nelle distinte delle gare in questione, come allenatore o dirigente accompagnatore, dichiarava di non conoscere i calciatori della Juniores, di non essere l’ effettivo allenatore, di ignorare i dati anagrafici dei calciatori, infine disconosceva l’ autenticità della firma apposta in calce alla distinta di gara, contro l’ ITRI, in cui era indicato come dirigente accompagnatore. In sede di audizione il presidente della società Ferentino il sig. Cioffarelli Antonio, affermava di non seguire l’attività della Juniores, indicando come responsabile di tale settore il sig. Piccirilli Giuseppe, e che il Di Pietra aveva allenato temporaneamente la formazione Juniores, per poi tornare a giocare. Il sig. Zera Marcello, dirigente della stessa società, con la funzione di direttore sportivo. ha aggiunto di ricordare che i calciatori Aulicino, Savelloni e Piras facevano parte della prima squadra, mentre il calciatore Reale Antonio, pur essendo indicato nella gara contro il Cassino non era tesserato. Ha ammesso di essere a conoscenza che i calciatori di cui sopra hanno partecipato alle gare in questione, in quanto chiamati dal Piccirilli. Il sig. Piccirilli Giuseppe, benché ritualmente convocato per due volte, non si è presentato all’ audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale. I tesserati Aulicino, Savelloni Piras e Di Pietra hanno chiesto l’ applicazione di una sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’ art.32 sexies del CGS, analogamente a quanto richiesto dalla società per i profili di responsabilità oggettiva ad essa associati. Alla luce di tutto sopra quanto esposto ritiene la procura di deferire a questo Tribunale Federale il sig. Giuseppe Piccirilli tesserato in qualità di dirigente per la società Pro Calcio Ferentino, per le violazioni di cui all’ art. 1 bis e 3 del CGS ( per non essersi presentato in sede di audizione ) e dell’ art. 61 delle NOIF. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale per il giorno 10 settembre 2015 è presente per la Procura Federale, l’ avv.to Giammaria Camici, mentre nessuno è presente per il deferito. Non sono pervenute memorie difensive al riguardo. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo per il sig. Piccirilli Giuseppe, per le incolpazioni di cui all’ atto di deferimento 18 mesi di inibizione. Questo Tribunale, dopo aver attentamente esaminato la vicenda in argomento,ritiene incongrua la pena inflitta al Piccirilli, sia per la gravità dei fatti, per la pluralità delle violazioni per la giovane età dei calciatori coinvolti ed al conseguente fine didattico educativo, totalmente stravolto dall’ attività del deferito , ritenendo più equa la sanzione di 3 anni di inibizione al Piccirilli, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi simili. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale DELIBERA Di ritenere il sig. Piccirilli Giuseppe, dirigente della società P.C.Ferentino, responsabile delle violazioni a lui ascritte comminando al predetto l’ inibizione di anni 3 (tre). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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