COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO CAMPOLI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO CAMPOLI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 24 giugno 2015 n. 12622/283 pf 14 15/av/mf - innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del sig. Andrea Campoli, arbitro effettivo della sezione AIA di Latina. L’Organo inquirente, infatti, ha rilevato che in data 30.10.2014 veniva recapitata presso la Delegazione Provinciale di Latina, una “lettera di contestazione” da parte della società Prossedi, la quale evidenziava che nella gara tra Prossedi contro Montegiordano del 26.10.2014 (campionato di terza categoria), l’arbitro Campoli aveva espulso tre calciatori della squadra Prossedi riportando nel proprio rapporto il nominativo di un solo calciatore espulso. In data 3.11.2014 veniva inviata al Presidente del C.R. Lazio una relazione in cui, in effetti,veniva riportato che erano stati espulsi tre calciatori della società Prossedi (Vitti Alessandro, Marocco Marco e Cristofanelli Nicolino). Nella stessa relazione veniva, altresì, riferito di una telefonata intercorsa tra il Delegato Provinciale ed il Presidente della sezione AIA di Latina, sig. Fiore Pressato, che si dichiarava né preoccupato, né sorpreso dell’informativa ricevuta. Anche il presidente della società Prossedi, sig. Paolo Vani, riferiva di incontri avvenuti a Prossedi, successivamente alla gara, con l’arbitro Campoli, il quale avrebbe chiesto al presidente di rivedere le proprie doglianze ed anzi di intervenire presso la delegazione provinciale per definire e mettere a tacere la questione. Di tutta questa vicenda veniva interessata la Procura Federale, il cui collaboratore ascoltava sia i tre calciatori espulsi della società Prossedi, i quali confermavano il provvedimento a loro carico, sia un calciatore della società Montegiordano, che attestava anche egli i tre provvedimenti di espulsione; in sede di audizione veniva altresì sentito il presidente del Prossedi, sig. Paolo Vani, che ribadiva il contenuto della lettera trasmessa, precisando di aver incontrato il Campoli, accompagnato dai genitori, nella piazza del paese, e in tale occasione questi gli aveva chiesto se poteva “rimediare” alla situazione, che gli stava creando difficoltà, ritirando l’ esposto presentato; a tale richiesta il Vani aveva replicato invitando il Campoli ad assumersi le proprie responsabilità. Il Campoli, ascoltato dalla Procura, ammetteva di avere espulso i tre calciatori della società Prossedi e di essersi sbagliato, in buona fede, riportando invece nel referto un solo nominativo dei calciatori espulsi. Egli ha inoltre riferito di essere stato sospeso per sette mesi dalla Commissione Disciplinare AIA Lazio nel 2012, per aver omesso di dichiarare nel foglio notizie compilato in occasione del Corso Arbitri di una precedente squalifica, inflittagli quando ricopriva l’incarico di dirigente di società. L’Organo inquirente ha reputato che i fatti sopra riportati abbiano evidenziato la condotta scorretta tenuta dal sig. Campoli, non credendo né all’omessa refertazione per timore di proteste, né tanto meno alla casualità del successivo incontro con il presidente del Prossedi, il quale, comunque non avrebbe ottenuto alcun vantaggio dalla segnalazione di quanto accaduto. Per tutto ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale, per violazione dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti, dei corrispettivi principi di cui all’art. 40 commi 1 e 3 lett. H, contenente l’assolvimento del potere referendario del Regolamento AIA. All’udienza del 10.9.2015 era presente personalmente il deferito, sig. Andrea Campoli, e dal rappresentante AIA Gianluigi Tizzano, nonché la Procura in persona dell’avv. Giammaria Camici. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura riepilogava lo svolgersi dei fatti come emersi dalla propria istruttoria, sottolineando la gravità del contatto del sig. Campoli con il presidente del Prossedi, che aveva esposto l’omessa refertazione, e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e per l’effetto che Andrea Campoli fosse sanzionato con mesi 10 di inibizione; Il deferito dichiarava a riguardo di aver incontrato del tutto casualmente il presidente del Prossedi (località nella quale si reca molto spesso per motivi di lavoro) dopo l’audizione in Procura Federale e di aver chiesto delucidazioni riguardo quanto denunciato, negando recisamente che si sia incontrato con lui, alla presenza dei propri genitori qualche giorno dopo la gara, per chiedere il ritiro dell’esposto. Il deferito affermava, inoltre, che l’errore nella compilazione del referto, con l’omissione dei nominativi di due dei tre calciatori espulsi, fosse stato dovuto alla concitazione di fine gara e di essersi reso conto dell’irregolarità solo quando aveva letto il relativo C.U., ritenendo che in quel momento il fatto non fosse più emendabile. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato. Relativamente l’incontro del sig. Andrea Campoli con il presidente del Prossedi, il Tribunale ravvisa che esso sia avvenuto come descritto dall’Organo Inquirente, rilevando peraltro che lo stesso deferito, già in sede di audizione presso la Procura, ne aveva dedotto lo svolgimento. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene adeguata l’applicazione della sanzione richiesta dalla Procura. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità del sig. Campoli Andrea per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione della sospensione per mesi 10 (dieci). Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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