COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 06/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1, 2 E 5 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 06/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1, 2 E 5 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Al Comitato Regionale Lazio pervennero, a distanza di pochi giorni, due richieste di tesseramento per uno stesso giocatore, Sacco Carlo. In data 19/9/2014 perveniva la richiesta della Società Fontana Liri, ed il calciatore Sacco veniva tesserato nello stesso giorno. In data 22/9/2014 perveniva l’altra richiesta di tesseramento da parte della Società Real Cassino Terra e Lavoro, per il medesimo calciatore. A questo punto il Comitato Regionale Lazio, in data 16/10/2014 trasmetteva alla Procura Federale, per gli accertamenti del caso, le due richieste di tesseramento pervenute, allegando i fogli di censimento e la documentazione relativa alla Società Fontana Liri. La Procura Federale espletava gli opportuni controlli sugli atti in possesso, compreso il reclamo preposto dalla Società Sant’Elia Fiumerapido, relativo alla gara contro il Fontana Liri del 21/9/2014, a cui partecipava il calciatore Sacco Carlo nelle fila del Fontana Liri. Dopodiché la Procura iniziava una serie di audizioni: - il calciatore Sacco Carlo, i Signori Cristiano Grimaldi, Riccardo Colafrancesco, Vincenzo Valente, Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, effettuando anche riscontri presso il Centro Elaborazione Dati della L.N.D. In merito alla posizione del Presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido, Signor Giuseppe Evangelista, la Procura ha rilevato come quest’ultimo, contrariamente a quanto dichiarato in sede di audizione, laddove ha sostenuto di aver ricevuto una telefonata anonima, dopo la disputa della gara in questione, che lo avvisava della posizione irregolare del calciatore Sacco, abbia invece sostenuto la conoscenza della presunta irregolarità del calciatore, già durante la gara. Infatti dalle testimonianze dei Signori Cristiano Grimaldi – presidente del Fontana Liri – e Riccardo Colafrancesco – segretario della stessa Società, entrambi presenti alla gara in argomento, risulta che l’Evangelista, già in quella occasione, dichiarava di essere a conoscenza della presunta irregolarità del tesseramento del Sacco. Ed è per tale motivo che il 26/9/2014 l’Evangelista, che si era procurato il doppio tesseramento, proponeva il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, per ottenere la vittoria a tavolino. Dall’analitica istruttoria svolta dalla Procura è risultato che i soggetti autorizzati a scaricare dal sito del Comitato Regionale Lazio la modulistica, ai fini delle richieste di tesseramento, per la Società Real Cassino erano il presidente Valente Vincenzo, Diego Capitani e Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, già presidente della Società Città di Pignataro, poi ceduta al Signor Valente Vincenzo, che ne aveva poi mutato la denominazione in Real Cassino Terra e Lavoro. L’Evangelista ha ammesso anche che è stato in possesso delle credenziali per un paio di giorni dopo l’assemblea di giugno 2014, per il passaggio ai nuovi soci degli atti contabili. Ciò veniva smentito, in quanto il Centro Elaborazione Dati della L.N.D. è risultato che le modifiche della password è avvenuta solamente il 25/11/2014 alle ore 23,55. Pertanto l’Organi Inquirente ha potuto affermare che l’Evangelista è rimasto in possesso delle credenziali della Società Real Cassino, sino a tale data, potendo così operare nel sito Web della F.I.G.C. L.N.D. Tutto ciò si è potuto rilevare dai movimenti e dai tabulati inviati, per cui è stato possibile verificare che il modulo relativo al caso in discussione, è stato scaricato immediatamente dopo la partita Sant’Elia Fiumerapido – Fontana Liri del 21/9/2014, la cui richiesta è stata ricevuta dal Comitato Regionale Lazio il 22/9/2014 alle ore 9,30. La Procura ha anche accertato che il calciatore Sacco ha negato di aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento per il Real Cassino e che i testimoni delle predette Società, sono stati tutti concordi nell’affermare che le firme apposte sul citato modulo erano apocrife e che nessuno di loro aveva mai scaricato il modulo dal sito F.I.G.C. L.N.D. Per tutto sopra quanto scritto, la Procura ha deferito a questo Tribunale Federale il Signor Evangelista Giuseppe, presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido per violazione dell’art. 7 comma 1-2 e 5 del C.G.S. e la Società predetta, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al suo presidente Evangelista Giuseppe. Fissata la discussione del deferimento questo si svolse nella seduta del 14-5-2015 e venne deciso con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 258 del 15-5-2015. Avverso tale decisione reclamò alla Corte Federale d’Appello il Sig. Evangelista Giuseppe ed il ricorso venne accolto dalla Corte con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 4/CFA del 16-7-2015 che dispose un nuovo esame di merito annullando la delibera impugnata. Il Tribunale Federale Territoriale disponeva quindi il rinnovo della convocazione della parti del procedimento per la riunione del 10-9-2015. Faceva pervenire memoria difensiva il legale del Sig. Giuseppe Evangelista che deduceva preliminarmente l’intervenuta perenzione/estinzione dell’azione disciplinare ai sensi dell’articolo 34 bis previgente. Assume la difesa che non poteva applicarsi al procedimento la novella intervenuta nella disposizione richiamata, che dispone il termine di sessanta giorni per il rinnovo del procedimento a seguito del Giudizio di rinvio e quindi l’azione doveva intendersi estinta per mancato esercizio nel termine perentorio di novanta giorni dalla notifica del deferimento alle parti prescritto dalla norma in via ordinaria. Nel merito ribadiva tutte le eccezioni e deduzioni già articolate chiedendo il proscioglimento del proprio rappresentato. Nella riunione interveniva personalmente il Sig. Evangelista che si riportava integralmente alla memoria difensiva chiedendone integrale accoglimento. Il rappresentate della Procura Federale chiedeva invece il rigetto dell’eccezione preliminare sulla scorta delle seguenti considerazioni. Al procedimento non poteva, effettivamente, applicarsi la novella regolamentare ricordata in quanto lo stesso risultava già incardinato ed aperto ben prima della entrata in vigore della norma modificata. Questo però non portava certo all’estinzione dell’azione in quanto la decisione sul deferimento era intervenuta nel termine regolamentare indicato di novanta giorni ed il successivo annullamento non aveva certo determinato l’inesistenza di tale atto interruttivo ed il termine, quindi, in assenza di specifica disposizione tornava a decorrere per ulteriori novanta giorni. Nel merito dei fatti di cui al deferimento, alla scorta dei principi ermeneutici da ultimo ribaditi dalla Corte d’Appello Federale a sezioni unite pubblicate nel Com. Uff. 20/CFA del 9-9-2015, il complesso degli indizi gravi, precisi e concordanti, supplivano agevolmente l’onere della prova richiesto all’Organo requirente e fornivano adeguato supporto all’affermazione di colpevolezza del deferito. Solo l’Evangelista poteva conoscere la circostanza del doppio tesseramento del calciatore che, al momento della disputa della gara non si era ancora verificata, perché solo lui poteva avere la disponibilità della password della società di cui era stato dirigente sino a poco tempo prima e solo lui, quindi, poteva mettere in atto il maldestro tentativo di inserire un nuovo tesseramento per il calciatore al solo fine di determinarne la posizione irregolare nella gara in cui era direttamente interessato e da cui la sua nuova società avrebbe tratto vantaggio. L’Organo requirente chiedeva quindi l’irrogazione della sanzione di anni tre di inibizione per il deferito e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di sei punti in classifica per la società. L’eccezione preliminare sollevata dal deferito è infondata. Il criterio interpretativo valorizzato dal rappresentante della Procura Federale va infatti condiviso per le seguenti motivazioni. La nuova formulazione del Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto l’istituto della decadenza dell’azione disciplinare nel caso di mancata pronuncia della decisione entro il termine perentorio fissato in novanta giorni. Tale termine decorre dalla notifica dell’atto di deferimento all’incolpato ed il procedimento deve concludersi con l’emissione della decisione di primo grado entro il termine indicato, pena la decadenza dell’azione. È evidente l’intento del legislatore sportivo di prefissare una durata molto ristretta del procedimento disciplinare, fissando altresì un termine ancora più ristretto per la celebrazione del giudizio d’appello. La norma nell’originaria formulazione prevedeva solo il caso di annullamento della decisione da parte della Corte di Giustizia del CONI mentre non prevedeva il caso di annullamento da parte di Organi endofederali come nel caso che ci occupa. La novella introdotta e ricordata dalla difesa del deferito non può operare in questo caso in quanto trattandosi di norma di rito che incide sulla decadenza dell’azione disciplinare non può statuire, in assenza di una previsione esplicita, per i procedimenti già in corso. Il problema che si pone è quello, innanzitutto, del valore interruttivo del periodo di maturazione della decadenza, che va attribuito alla decisione che sia stata, come nella specie, poi annullata. Nel sistema procedimentale dell’Ordinamento statuale che la normativa disciplinare federale espressamente richiama in carenza di specifica previsione regolamentare, l’atto emesso dell’Autorità procedente, pur annullato in sede di gravame, spiega sempre i suoi effetti interruttivi, sia della prescrizione che della decadenza. A puro titolo di esempio spiega effetti interruttivi della prescrizione del reato il decreto di citazione a giudizio poi dichiarato nullo per errata formulazione del capo di imputazione, ovvero il decreto penale emesso ma non regolarmente notificato, ovvero nullo per altri motivi. Anche nel diritto amministrativo l’atto nullo spiega comunque i suoi effetti interruttivi della decadenza o prescrizione ed in dottrina, sia nel campo civile che penale che amministrativo si è sottolineata la distinzione tra l’atto nullo, che spiega i suoi effetti sino alla dichiarazione di nullità e l’atto inesistente che invece non ne spiega alcuno. La decisione dichiarata nulla in sede di gravame dalla Corte d’Appello Federale, per violazione delle norme sul contraddittorio, è certamente nulla ma non inesistente e quindi, sino alla dichiarazione di nullità, spiega tutti i suoi effetti, tra cui quello di interrompere il termine di decadenza. Diversamente opinando si avrebbe un totale sbilanciamento di posizioni a favore del deferito, sbilanciamento che la norma introdotta già realizza non prevedendo eventi che sospendano il decorso del termine, quali l’impossibilità di procedere nei termini alle notifiche per inattività del destinatario dell’atto (quali il mancato ritiro del piego postale presso l’Ufficio recapitante nel caso di temporanea assenza del destinatario) od il legittimo impedimento del deferito che, come sarebbe stato nella specie, avrebbe fatto decorrere vanamente il termine decadenziale. In tal senso è auspicabile un intervento del legislatore federale che introduca, oltre a quella già introdotta, una normativa idonea ad interrompere il termine di decadenza quando il decorso del tempo dipenda non dall’inattività dell’Organo giudicante ma dall’attività in negativo, sia essa azione o inazione, del deferito ovvero da istanze di rinvio di questi, pur legittimamente introdotte ed adeguatamente motivate. In conclusione, in carenza di qualsiasi previsione normativa, la decisione di primo grado, pur successivamente annullata in sede di gravame per vizio di forma, è idonea ad interrompere il termine decadenziale, che riprende a decorrere dalla pubblicazione della delibera che ha dichiarato la nullità dell’atto e che, prima della novella inserita, deve essere considerato di novanta giorni e non di sessanta come successivamente disposto. Superata l’eccezione preliminare, nel merito, il deferimento appare fondato. A carico del deferito vi è un corredo di indizi gravi, precisi e concordanti, che sono ampiamente sufficienti per arrivare ad una affermazione di colpevolezza. Solo l’Evangelista poteva conoscere, nel momento in cui l’ha manifestata, una circostanza che non si era ancora verificata se non fosse stato lui stesso ad avere l’intenzione di metterla in atto. Infatti giova sottolineare che, quando il deferito manifesta la notizia relativa al doppio tesseramento del calciatore, tale evento non si era ancora verificato e venne messo in atto subito dopo la gara proprio per dare concretezza alla notizia precedentemente annunciata. La ulteriore considerazione che l’Evangelista era certamente in possesso della password di accesso al sito della società, che venne modificato solo ben successivamente ai fatti, conclude il cerchio indiziario senza possibilità di poter presumere altre ipotesi fattuali che possano scagionare il deferito. I fatti addebitati sono gravi e giustificano pienamente la sanzione richiesta a carico dell’Evangelista, mentre nei confronti della società, dichiarata inattiva e cancellata dai ruoli federali, non si può più procedere essendo intervenuta una causa di estinzione. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere il deferito EVANGELISTA Giuseppe responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di applicargli la sanzione dell’inibizione di anni tre.(provvedimento da aggiungere alla scadenza di altri provvedimenti disciplinari in corso) Dichiara estinto il procedimento a carico della società Sant’Elia Fiumerapido cancellata dai ruoli federali. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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