COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°117/LND del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD GENERAZIONE CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABATINI FABIO PER 7 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. C5 N. 29 DEL 14.10.2015 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – GENERAZIONE CALCETTO del 10.10.2015 – Campionato di C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°117/LND del 06/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD GENERAZIONE CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABATINI FABIO PER 7 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. C5 N. 29 DEL 14.10.2015 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – GENERAZIONE CALCETTO del 10.10.2015 – Campionato di C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.108 del 30/10/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione della sanzione a carico del calciatore SABATINI Fabio assumendo che egli non avrebbe proferito alcuna offesa all’arbitro, avvicinato insieme agli altri compagni di squadra, né, tantomeno, gli avrebbe strattonato la maglia; Sentita la società reclamante; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; Rilevato che la squalifica a carico del calciatore SABATINI Fabio, per l’invasivo comportamento di offese nei confronti dell’arbitro nell’ambito di una protesta collettiva, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione a 5 giornate di squalifica. La tassa reclamo va restituita.
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