COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°117/LND del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 14.10.2015 (Gara: AGORA – SUIO del 27.9.2015 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°117/LND del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 14.10.2015 (Gara: AGORA – SUIO del 27.9.2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.108 del 30/10/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha esaminato il ricorso presentato dalla Società Agora in cui, pur non fornendo, ai fini di una revisione della decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure, nuovi elementi, insiste nel richiedere “ la vittoria a tavolino”, o in alternativa la ripetizione dell’ incontro, per la partecipazione, nelle fila della squadra del Suio, del calciatore SPORTIELLO Ivano, in posizione irregolare,per avere il predetto sottoscritto la lista sia con la società Santi Cosma e Damiano, nonché con la società Suio. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto tutte le carte di cui è in possesso, non ha potuto che condividere l’ operato del Giudice Sportivo di primo grado, il quale ha correttamente interpretato, per il caso in questione, il contenuto della norma di cui all’ art.42 delle NOIF, che testualmente afferma “per invalidità o per illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento”. Pertanto la società controparte SUIO, avendo ricevuto l’atto di revoca del tesseramento del calciatore SPORTIELLO Ivano in data 28.09.2015, giorno successivo alla data di svolgimento dell’incontro, non può incorrere nella sanzione di cui all’art.17 comma 5 del C.G.S. di perdita della gara, così come richiesto dalla Società Agora con il presente ricorso. In considerazione di tutto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, al fine di chiarire la posizione di tesseramento del calciatore SPORTIELLO, non può che inoltrare alla Commissione Tesseramenti della L.N.D. gli atti della vicenda per le valutazioni del caso. Ciò detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere gli atti relativi alla posizione del calciatore SPORTIELLO Ivano alla Commissione Tesseramenti della L.N.D.. La tassa reclamo va incamerata.
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