COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALVANI LUCA FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 19/11/2015 (Gara: VIS SGURGOLANAGNI CALCIO – P.C. SAN GIORGIO 2008 del 14/11/2015 – Campionato di Juniores Provinciale Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALVANI LUCA FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 19/11/2015 (Gara: VIS SGURGOLANAGNI CALCIO – P.C. SAN GIORGIO 2008 del 14/11/2015 – Campionato di Juniores Provinciale Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 157 del 4/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione a carico del calciatore Calvani Luca, assumendo che il proprio tesserato non abbia spintonato e ingiuriato il direttore di gara, limitandosi a protestare seppur animatamente; Sentita la società reclamante; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore Calvani Luca; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la squalifica a carico del calciatore Calvani Luca per l’invasivo comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CALVANI Luca al 29/02/2016. La tassa reclamo va restituita.
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