COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.DIL. SAXA FLAMINIA LABARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 19/11/2015 (Gara: FOOTBALL RIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 14/11/215 – Campionato di Juniores Provinciale Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.DIL. SAXA FLAMINIA LABARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 19/11/2015 (Gara: FOOTBALL RIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 14/11/215 – Campionato di Juniores Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 157 del 4/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a suo carico della società stessa, assumendo che i propri sostenitori abbiano sì rivolto all’arbitro espressioni irriguardose, le quali peraltro condanna, ma che essi non abbiano tentato di scavalcare il cancello dell’area di gioco, alto 2,5 m, né abbiano costretto l’arbitro a rimanere negli spogliatoi al termine della gara poiché tale permanenza era dovuta alla presenza dell’osservatore arbitrale; Sentita la società reclamante; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento dei sostenitori della società reclamante; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la condotta dei sostenitori della società reclamante debba essere sanzionata in misura più lieve rispetto a quanto deciso in prima istanza; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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