COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°174 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CORI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOSTI MATTEO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 151 DEL 01/12/2015 (Gara: RACING CLUB – CORI del 29/11/2015 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°174 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CORI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOSTI MATTEO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 151 DEL 01/12/2015 (Gara: RACING CLUB - CORI del 29/11/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 168 dell’11/12/2015 La Società CORI si è dogliata delle determinazioni del Giudice Sportivo di Primo Grado circa l’ammenda di € 250,00 e la squalifica per 3 gare al calciatore TOSTI Matteo, assumendo che i proprio sostenitori avrebbero solamente protestato verso l’arbitro per alcune sue decisioni senza offenderlo e che, il TOSTI, si vedeva espulso a fine incontro senza che la sanzione gli fosse stata comunicata dal direttore di gara. In merito all’ammenda, dal referto arbitrale, fonte primaria di prova (art.35 del C.G.S.), si rileva che tifosi della ricorrente, durante la gara, rivolgevano offese e minacce alla terna arbitrale e, alla fine dell’incontro, lanciavano una bottiglietta contenente acqua verso l’arbitro, senza colpirlo; per questo motivo le lamentele della reclamante non possono essere prese in considerazione. Circa la squalifica per 3 gare a carico del calciatore TOSTI Matteo, la sanzione stessa può ricondursi ad un’entità minore, stante che il suo comportamento, ancorché disdicevole, può essere inquadrato in un’unica espressione verbale di offesa verso l’arbitro. Tanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore TOSTI Matteo a 2 gare confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate La tassa reclamo va restituita.
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