COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°194 dell’08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PIZZELLI MASSIMILIANO (SOC. POL. OSTIENSE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 26/11/2015 (Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – REAL CRETAROSSA del 21/11/2015 – Campionato di Terza Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°194 dell’08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PIZZELLI MASSIMILIANO (SOC. POL. OSTIENSE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 26/11/2015 (Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – REAL CRETAROSSA del 21/11/2015 – Campionato di Terza Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 175 del 18/12/2015 Visto il reclamo con cui il calciatore PIZZELLI Massimiliano si è dogliato della squalifica inflittagli in Primo Grado, come in titolo, assumendo che il suo gesto di aver calciato il pallone contro l’arbitro sarebbe stato causato da frustrazione e disappunto per l’andamento della gara, senza alcun intento di violenza nei confronti di quest’ultimo e chiede un sostanziale ridimensionamento della sanzione; Considerato che dagli atti ufficiali si rileva che la pallonata ricevuta dall’arbitro non ha causato per lo stesso alcuna conseguenza, per cui l’episodio – senz’altro inaccettabile – può essere trattato con una certa minore severità; Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore PIZZELLI Massimiliano al 29/02/2016.
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