COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORA FRANCESCO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 182 DEL 29/12/2015 (Gara: GIULIANELLO CALCIO – ATLETICO CISTERNA del 20/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORA FRANCESCO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 182 DEL 29/12/2015 (Gara: GIULIANELLO CALCIO – ATLETICO CISTERNA del 20/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’8/01/2016 La Società GIULIANELLO CALCIO, con il presente ricorso, ed anche in sede di audizione, lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore TORA Francesco, il quale è pur vero che afferrava per il braccio l’Arbitro, ma solamente per richiamare l’attenzione, in quanto un proprio compagno di squadra veniva accerchiato da giocatori della squadra avversaria, che tentavano di aggredirlo, mentre era rimasto solo e distaccato da tutti. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha esaminato con particolare attenzione gli sviluppi della vicenda ed ha rilevato che l’episodio in argomento è scaturito, dopo che alcuni calciatori della società ATLETICO CISTERNA, a fine gara, minacciavano ed offendevano ripetutamente l’arbitro, impedendogli di camminare per raggiungere gli spogliatoi, tentando altresì di aggredirlo non riuscendovi perché interveniva un dirigente ospite. E’ in tutto questo contesto che il TORA assumeva un comportamento ….. irriguardoso verso il Direttore di gara, come può essere considerato il gesto di averne richiamato con particolare veemenza l’attenzione, per le conseguenze che stava subendo un proprio compagno di squadra, rimasto solo nei tafferugli finali. A questo punto la Corte Sportiva di Appello Territoriale non può che considerare valide le argomentazioni poste in essere dalla Soc. GIULIANELLO CALCIO e pertanto ritiene di accogliere la richiesta di una riduzione della sanzione inflitta al calciatore TORA Francesco. Tutto ciò detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore TORA Francesco a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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