COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCI DAVID FINO AL 25/02/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIGNELLI EDOARDO E DEL CORSO ANDREA PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 10/12/2015 (Gara: CASTIGLIONE CALCIO – FULGOR TUSCANIA del 06/12/2015 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCI DAVID FINO AL 25/02/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIGNELLI EDOARDO E DEL CORSO ANDREA PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 10/12/2015 (Gara: CASTIGLIONE CALCIO – FULGOR TUSCANIA del 06/12/2015 – Campionato di Terza Categoria Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva; La Soc. CASTIGLIONE CALCIO ritiene eccessive le sanzioni comminate ai proprio calciatori, e ne chiede pertanto la riduzione, in particolar modo per quanto concerne il calciatore RICCI David, che in qualità di capitano, con un gesto istintivo, seppur inopportuno, era intervenuto nei confronti dell’Arbitro, per scongiurare l’espulsione di un suo compagno. Valutati i singoli comportamenti, questa Corte ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta al calciatore CIGNELLI Edoardo, che dopo l’espulsione aveva rivolto ripetuti insulti e minacce all’Arbitro, proferendo inoltre espressioni blasfeme; nonché la sanzione inflitta al calciatore DEL CORSO Andrea, il quale dopo aver compiuto un fallo su un avversario, aveva colpito quest’ultimo con due schiaffi alla testa, mentre lo stesso si trovava a terra. Si ritiene invece di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta al calciatore RICCI David; censurate le espressioni offensive e minacciose da lui rivolte all’Arbitro, per quanto concerne invece il gesto di trasmettere il braccio del Direttore di gara, mentre questi stava mostrando il cartellino rosso ad un compagno, questa Corte ritiene che tale comportamento, certamente non tollerabile, sia stato posto in essere nel tentativo ingenuo di intervenire a favore di un compagno, essendo egli il capitano della squadra; e che pertanto tale gesto istintivo, se pur di natura invasiva, debba considerarsi tutto privo di alcun intento di violenza. Per tale motivo, la sanzione potrà quindi essere parzialmente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al calciatore RICCI David riducendo la squalifica al 29/01/2016, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita..
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