COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ASSISTENTE ARBITRO POLLETTI MAURIZIO (SOC. MADONNA DEL CUORE RIETI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: SCANDRIGLIA – MADONNA DEL CUORE RIETI del 13/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ASSISTENTE ARBITRO POLLETTI MAURIZIO (SOC. MADONNA DEL CUORE RIETI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: SCANDRIGLIA – MADONNA DEL CUORE RIETI del 13/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’8/01/2016 Il Dirigente della Soc. MADONNA DEL CUORE RIETI, durante la gara a margine assistente di parte, POLLETTI Maurizio ha contestato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo territoriale, come in titolo, assumendo che gli episodi addebitatigli (spinta con il petto all’Arbitro e successivo colpo allo stesso con l’asta della bandierina su una spalla) sarebbero stati causati dall’eccessiva foga dovuta ad una protesta per una decisione arbitrale, senza alcun intento di violenza. Per tali motivi, il reclamante chiede una sostanziale riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art.35 del C.G.S.), gli episodi di cui sopra assumono ben altra connotazione; l’Arbitro riporta che alla fine del primo tempo, a seguito di una rete non convalidata per la Soc. MADONNA DEL CUORE RIETI, il POLLETTI lo avvicinava, lo spintonava con il petto, subito dopo lo colpiva ad una spalla con l’asta della bandierina causandogli lieve dolore, lo minacciava ed offendeva. Da quanto sopra rappresentato, non sussiste alcun dubbio che le argomentazioni del ricorrente siano prive di ogni fondamento; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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