COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D REAL FABRICA DI ROMA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DHIMITRI ANXHELO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FABRIZI MASSIMILIANO E PACELLI DANIELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 116 DEL 16/12/2015 (Gara: REAL FABRICA DI ROMA C5 – CAPRAROLA CA5 del 12/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D REAL FABRICA DI ROMA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DHIMITRI ANXHELO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FABRIZI MASSIMILIANO E PACELLI DANIELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 116 DEL 16/12/2015 (Gara: REAL FABRICA DI ROMA C5 – CAPRAROLA CA5 del 12/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’8/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle sanzioni a carico dei calciatori FABRIZI Massimiliano, PACELLI Daniele e DHIMITRI Anxhelo, assumendo che i primi due non siano stati espulsi dal campo e che il terzo abbia reagito in maniera scomposta a causa di un aggressione con colpi al volto con conseguenti lesioni fisiche documentate e una condizione immediata di stordimento; Sentita la società reclamante; Rilevato che l’art.45 comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara…”. Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore DHIMITRI Anxhelo e dei fatti oggetto di reclamo; Considerato che, gli atti di gara, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che l’entità della condotta ingiuriosa e minacciosa del calciatore DHIMITRI Anxhelo è stata conseguente a uno stato di alterazione dovuto alla documentata violenza dei pugni a lui inferti al setto nasale; Ritenuto che la sanzione nei confronti di tale tesserato debba essere quindi rivista sotto il profilo della quantificazione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale - CRL 202/9 - DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alle squalifiche per 2 gare a carico dei calciatori FABRIZI Massimiliano e PACELLI Daniele ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore DHIMITRI ANXHELO ad 1 gara. La tassa reclamo va restituita.
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