COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO MICCINILLI GIULIO FINO AL 30/01/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: PRIVERNO CALCIO – SANTI COSMA E DAMIANO del 13/12/2015 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO MICCINILLI GIULIO FINO AL 30/01/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: PRIVERNO CALCIO – SANTI COSMA E DAMIANO del 13/12/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’8/01/2016 La Società Sportiva A.P.D. PRIVERNO CALCIO impugnava innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 31/01/2016, al proprio dirigente MICCINILLI Giulio, “reo”, in funzione di assistente di parte dell’arbitro, di avere afferrato, al termine della gara, il braccio di quest’ultimo e di avergli rivolto espressioni offensive. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società sosteneva che il dirigente MICCINILLI, al termine della gara, non aveva, in alcun modo, strattonato l’arbitro per un braccio, né aveva espresso, verso quest’ultimo, frasi offensive ma, semplicemente, aveva allontanato, su indicazione dello stesso arbitro, un giocatore della propria società, colpevole di essersi rivolto al direttore di gara in modo scomposto ed irruento per chiedere spiegazioni su alcune decisioni tecniche; alla luce di ciò, la Società chiedeva, quindi, la totale revoca della sanzione adottata dal Giudice sportivo di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per annullare la sanzione. Infatti, dal referto arbitrale, il cui contenuto, ai sensi dell’art. 35 comma 1°, del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge, di contro, che, al termine della gara, il dirigente della Società PRIVERNO CALCIO, MICCINILLI Giulio, unitamente al calciatore della stessa società MANDATORI Danilo, fermava l’arbitro che si stava recando nello spogliatoio, afferrandolo per un braccio e proferendogli frasi offensive. Pertanto la condotta del MICCINILLI, perpetuata ai danni del direttore di gara, è meritevole di adeguata sanzione, così come deliberato dal Giudice di prime cure. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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