COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RUFINESE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCAPPA FRANCO FINO AL 29/01/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANGELUCCI DANIELE PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: NUOVA CASETTE – RUFINESE CALCIO del 12/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RUFINESE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCAPPA FRANCO FINO AL 29/01/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANGELUCCI DANIELE PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: NUOVA CASETTE – RUFINESE CALCIO del 12/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Osserva quanto segue. Quanto al Sig. SCAPPA Franco, questi veniva allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, e dall’esterno del recinto di gioco gli rivolgeva espressioni offensive. Al termine della partita, affrontava con irruenza il direttore di gara, insultandolo ripetutamente e impedendogli di chiudere la porta dello spogliatoio. Quanto all’ANGELUCCI Daniele, lo stesso, a fine gara, rivolgeva all’arbitro reiterate espressioni offensive, spingendolo leggermente con la mano sulla spalla. La Società, nel suo ricorso, esponendo le sue ragioni, dava una versione edulcorata dei fatti, tendente a sminuire le condotte messe in essere dai suoi tesserati, definendo la spinta portata dall’ANGELUCCI sulla spalla dell’arbitro, come un “tocco leggero”. Per il resto la ricorrente, si è limitata genericamente a contestare quanto trascritto dall’arbitro. Osservato che le ragioni della reclamante non possono essere prese in considerazione, di fronte alle chiare e circostanziate risultanze ufficiali del referto di gara, che assurge a fonte privilegiata di prova, specificatamente, sia per quanto riguarda il comportamento del dirigente, reiteratamente irriguardoso nei confronti della dignità ed autorità arbitrale, stessa condotta da considerarsi incompatibile con i doveri e le funzioni proprie dirigenziali, che per l’atteggiamento, pure degno di censura, del giocatore ANGELUCCI Daniele. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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