COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ESPERIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIANO ERASMO FINO AL 15/01/2016, SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO TESTA ANTONIO FINO AL 15/01/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARISSE ALFONSO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: ESPERIA – NUOVA SAN BARTOLOMEO del 28/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ESPERIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIANO ERASMO FINO AL 15/01/2016, SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO TESTA ANTONIO FINO AL 15/01/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARISSE ALFONSO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: ESPERIA – NUOVA SAN BARTOLOMEO del 28/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Osserva quanto segue. Dal referto emerge che a fine incontro, il Direttore di gara e l’Osservatore arbitrale, venivano accerchiati da alcune persone, (insieme ad altri soggetti estranei alla gara ma riconducibili alla Società ESPERIA), e tra queste; Il Dirigente della Società ricorrente Sig. CIANO Erasmo e l’Assistente di parte dell’arbitro Sig. TESTA Antonio, che con atteggiamento minaccioso rivolgevano all’Arbitro ed all’Osservatore espressioni dal contenuto gravemente intimidatorio. Per quanto riguarda il calciatore PARISSE Alfonso, al 13° del primo tempo, veniva espulso per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive; mentre lasciava il terreno di gioco, reiterava il suo comportamento. A fine gara lo stesso, con atteggiamento minaccioso chiedeva all’arbitro di non annotare sul referto la sua espulsione. Osservato che la diversa versione dei fatti prospettati dalla ricorrente, che esclude qualsivoglia offesa nei confronti dell’arbitro, considerando gli eventi scaturiti come mero disappunto, così ugualmente per l’atteggiamento del PARISSE, pure riconducibile ad una serie di esuberanti proteste, va disattesa, di fronte alle chiare e circostanziate risultanze ufficiali del referto di gara e del suo supplemento, il quale assurge a fonte privilegiata di prova, in particolare per quanto concerne il comportamento irriguardoso, offensivo e minaccioso dei soggetti meglio individuati, nei confronti dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale. Se in relazione alla misura del provvedimento adottato, lo stesso appare congruo e ben adeguato, in riferimento alla natura e portata della condotta posta in essere dai dirigenti della Società, questo può essere meglio graduato, onde renderlo più equo rispetto alla reale portata del fatto, per la squalifica del calciatore PARISSE Alfonso, pur ritenendo la condotta di quest’ultimo ampiamente e sicuramente criticabile. In fine, si ritiene appropriata l’ammenda comminata alla Società, causa l’indebita presenza a fine partita, all’interno degli spogliatoi, di persone riconducibili ad essa, che accerchiando l’Arbitro e l’Osservatore arbitrale, li minacciavano. Tutto ciò ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore PARISSE Alfonso a 3 gare. Restano confermate le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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