COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: LA ROCCA CALCIO – AMATORI CIRCEO del 18/10/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 17/12/2015 (Gara: LA ROCCA CALCIO – AMATORI CIRCEO del 18/10/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 22/01/2016 La Società AMATORI CIRCEO, previo preannuncio telegrafico di reclamo, impugnò innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio il risultato della gara in epigrafe per posizione irregolare dei calciatori PACIOTTI Giovanni e ROMANZI Matteo in quanto, gli stessi, squalificati con decisione pubblicata sul C.U. 82 LND del 18-5-2015 del Comitato Provinciale di Latina, al momento della gara non avevano scontata la squalifica così comminata. Il competente Giudice Sportivo rigettava il reclamo in quanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, i due calciatori avevano regolarmente scontato la squalifica nella gara LA ROCCA CALCIO – REAL MARANOLA 3000, gara di andata valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale di 3^ categoria 2014/2015 per la Provincia di Latina. Tale gare, a parere del Giudice Sportivo, andava considerata estensione del campionato. Avverso tale decisione presenta reclamo la società AMATORI CIRCEO che ritiene invece che tali gare non vadano considerate come estensione del Campionato di 3^ categoria in quanto, come è dimostrato dalla disciplina sportiva adottata in tale fase finale in relazione alle ammonizioni, si evidenzia come tali sanzioni non cumulino con quelle conseguite in campionato e quindi non può trattarsi di un’estensione dello stesso. Il reclamo è infondato per le motivazioni che seguono. Nel caso che ci occupa non ha alcun rilievo se le gare della fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione provinciale di Terza Categoria, siano da considerare o meno prosecuzione del campionato. Ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica l’unica distinzione operata dal regolamento è quella tra gare di Coppa Italia, Coppa regionale o provinciale, altre gare ufficiali e gare amichevoli. La distinzione emerge dal combinato disposto dell’articolo 19 comma 11.1 e 11.3 e dall’articolo 22 del CGS comma 3. L’articolo 19 comma 11.1 prescrive che le sanzioni di squalifica comminate per gare di Coppa Italia, Coppa Regioni della LND si scontano nelle medesime competizioni di Coppa Italia e Coppa Regioni, mentre il comma 11.3 aggiunge che le squalifiche comminate in gare diverse da quelle di Coppa Italia e Coppa Regioni si scontano nell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e Coppa Regioni. L’articolo 22 prescrive al comma 3 che il calciatore debba scontare la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la squalifica, salva la distinzione prevista dal comma 6 dello stesso articolo; a sua volta il comma 6 stabilisce l’esecuzione delle sanzioni che residuano al termine della stagione sportiva, nel caso il calciatore abbia cambiato società. Dalla lettura coordinata delle disposizioni richiamate si evince quindi che le squalifiche sanzionate a seguito di gare di Coppa vanno scontate nella stessa Coppa, mentre tutte le altre squalifiche vanno scontate nell’attività ufficiale della società; quindi vanno scontate nelle gare ufficiali tutte le squalifiche, tranne quelle comminate in gare di Coppa. Nel caso che ci occupa la squalifica comminata nell’ultima gara del campionato di 3^ Categoria andava scontata nella prima gara ufficiale successiva. Quindi andava accertato, nel caso che ci occupa, non se la gara successiva fosse, o meno, di Campionato, ma, se la gara fosse ufficiale, ovvero non ufficiale. L’articolo 27 n. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti qualifica esplicitamente come attività ufficiale le gare per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale organizzate dalle Delegazioni Provinciali dei Comitati Regionali e, quindi, non vi è dubbio che tali gare, di cui si disputa, fossero da qualificare come attività ufficiale e quindi idonee a far scontrare squalifiche comminate in gare non di Coppa, quale la gara di campionato in cui vennero comminate ai due calciatori. Quindi i calciatori hanno scontato la squalifica nelle gare per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale non perché fossero da considerare gare di campionato ma in quanto gare ufficiali, per tali qualificate dal regolamento di Lega. Il reclamo è quindi infondato e va respinto con la correzione parziale della motivazione del Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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