COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABDELNABY MOHAMED ELSAYED PER 7 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: SAN LORENZO NUOVO – CITTA’ DI CERVETERI del 20/12/2015 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABDELNABY MOHAMED ELSAYED PER 7 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: SAN LORENZO NUOVO – CITTA’ DI CERVETERI del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 15/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore ABDELNABY MOHAMED ELSAYED, assumendo che il proprio tesserato avesse tenuto una condotta sì censurabile, ma derivante dalle provocazioni di tipo razziale subite durante tutto l’arco della gara; Sentita la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie doglianze; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il gravissimo comportamento – ingiurioso, minaccioso, violento e lesivo – del calciatore ABDELNABY MOHAMED ELSAYED nei confronti di altri giocatori e dello stesso arbitro; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore ABDELNABY MOHAMED ELSAYED è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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