COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D GIOC COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DEL 10/12/2015 (Gara: GIOC COCCIANO FRASCATI – ACADEMY FOOTBALL CLUB del 05/12/2015 – Campionato di Juniores Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D GIOC COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DEL 10/12/2015 (Gara: GIOC COCCIANO FRASCATI – ACADEMY FOOTBALL CLUB del 05/12/2015 – Campionato di Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 15/01/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita la Società ricorrente, Osserva quanto segue: La Società GIOC COCCIANO FRASCATI, introduceva suo ricorso per l’ammenda ad essa comminata di € 150,00, perché, come riportato dal C.U. indicato meglio in epigrafe, i “propri sostenitori lanciavano fumogeni nei pressi della tribuna. Inoltre rivolgevano frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro”. La reclamante, in sede di sua audizione ribadiva la sua estraneità ai fatti addebitati ai propri tifosi, sia per il lancio dei lacrimogeni che per le frasi offensive e minacciose all’indirizzo del direttore di gara, chiedendo l’annullamento della sanzione. Il reclamo è degno di accoglimento. Ad un attento esame del referto arbitrale, non si riscontra alcunché in merito agli eventi addebitati alla Società istante, essendo gli stessi insussistenti. Infatti nel verbale dell’ufficiale di gara, viene espressa testualmente la dicitura “Nulla da segnalare” riguardo al comportamento dei dirigenti, del pubblico, e su eventuali incidenti. Tanto ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo revocando la sanzione dell’ammenda di € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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