COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LADISPOLI SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SOLIMINA CLAUDIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 05/01/2016 (Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – LADISPOLI del 03/01/2016 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LADISPOLI SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SOLIMINA CLAUDIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 05/01/2016 (Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE - LADISPOLI del 03/01/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 15/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione a carico dell’allenatore SOLIMINA Claudio, assumendo che il proprio tesserato non avesse tenuto i comportamenti descritti dall’arbitro e comunque che essi fossero riconducibili all’ipotesi di “condotta antisportiva” e non a quella più grave di “condotta violenta”; Sentita la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo per l’ammissibilità del ricorso, come da giurisprudenza depositata; Rilevato che l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “…squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”, quantificabile altresì in quattro gare, e che la decisione portata all’attenzione di questa Corte dalla reclamante riguardava un gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pertanto del tutto inconferente con la normativa richiamata da applicarsi in questa sede; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.45 del C.G.S. La tassa reclamo va incamerata. –
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