COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRANCATI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: PESCATORI OSTIA – RONCIGLIONE UNITED del 20/12/2015 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRANCATI MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: PESCATORI OSTIA – RONCIGLIONE UNITED del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’08/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società RONCIGLIONE UNITED nel proprio scritto difensivo evidenziava che la sanzione comminata al calciatore BRANCATI Marco risultava eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti, evidenziando in particolare che le proteste compiute dal BRANCATI nei confronti del Direttore di Gara, seppur vibranti, mai sono sfociate in ingiurie e minacce. Rilevavano altresì che il calciatore non aveva nessun intento di colpire l’arbitro calciando il pallone. Questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che le proteste del calciatore BRANCATI Marco nei confronti del Direttore di Gara siano sfociate in comportamenti eccessivi e non tollerabili e che, altresì, appare inequivocabile che il calciatore abbia voluto calciare intenzionalmente il pallone contro l’arbitro in segno di protesta, pur non colpendolo, decide di confermare la sanzione comminata dal Giudice sportivo. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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