COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 2/tf – Procura Federale – Deferimento Gonzales Pairona Julio Manuel, calciatore, e dei signori Claudio Fiumara, Mattia Pizzolo e Vittorio Bobbone, dirigenti A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1bis CGS e della Società A.S.D. Cipressa per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10224/467pf 14-15 AA/ac.)
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 2/tf - Procura Federale - Deferimento Gonzales Pairona Julio Manuel, calciatore, e dei signori Claudio Fiumara, Mattia Pizzolo e Vittorio Bobbone, dirigenti A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1bis CGS e della Società A.S.D. Cipressa per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10224/467pf 14-15 AA/ac.) Il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale: 1. Julio Manuel Gonzales Pairona, calciatore, incolpato della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS (in relazione agli artt. 46 comma 6 CGS e 38 delle N.O.I.F.) per aver partecipato a sei gare del Campionato di terza categoria nelle file dell’A.S.D. Cipressa, senza averne titolo perché non tesserato. 2. Claudio Fiumara - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e per aver sottoscritto la distinta della gara Cipressa - Val Lerone del 12.10.2014 così attestando falsamente il regolare tesseramento del calciatore. 3. Mattia Pizzolo - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1bis 1 co. 1 CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e aver sottoscritto le distinte delle gare Alassio - Cipressa del 19.10.2014 e Sassello – Cipressa del 9.11.2014 così attestando falsamente il regolare tesseramento del calciatore. 4. Vittorio Bobbone - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1bis 1 co. 1 CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale in occasione delle gare Olimpia Carcarese . – Cipressa del 26.10.2014 e Cipressa – Cengio del 2.11.2014 così attestando falsamente il regolare tesseramento del calciatore. 5. La soc. A.S.D. Cipressa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dal calciatore e dai tre dirigenti. All’odierna riunione, assenti le parti regolarmente avvisate, il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini ha sostenuto la colpevolezza dei soggetti deferiti chiedendone le seguenti sanzioni: Julio Manuel Gonzales Pairona, calciatore, squalifica per tre giornate, da scontarsi dal momento in cui il calciatore sottoscriverà un regolare tesseramento. Claudio Fiumara - dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione per venti giorni; Mattia Pizzolo – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni trenta; Vittorio Bobbone – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni trenta; Società ASD Cipressa: penalizzazione punti tre nella classifica del corrente campionato di calcio e ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, questo Collegio ritiene provate le infrazioni e, in punto di sanzioni accoglie quelle richieste dalla Procura Federale. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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