COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 1/cs – Ricorso della società S.C.D. Rivasamba H.C.A. avverso la squalifica del calciatore Matteo Vottero per otto giornate. Gara Goliardicapolis – Rivasamba del 26.9.2015 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 14 dell’1.10.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 1/cs - Ricorso della società S.C.D. Rivasamba H.C.A. avverso la squalifica del calciatore Matteo Vottero per otto giornate. Gara Goliardicapolis - Rivasamba del 26.9.2015 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 14 dell'1.10.2015. La Corte Sportiva d’Appello: letto il ricorso depositato dalla società S.C.D. Rivasamba H.C.A. avverso la squalifica del calciatore Matteo Vottero per otto giornate; atteso che la società chiede la riduzione della squalifica, contestando il resoconto arbitrale affermando che il proprio tesserato non aveva compiuto alcun gesto di violenza ma aveva solo rivolto al direttore di gara frase ingiuriosa mentre chiedeva delucidazioni in merito ad un’ammonizione; respinta la richiesta d’audizione in giudizio del calciatore (ai soggetti squalificati non è consentito il diritto di rappresentare in giudizio la società) e quella del dirigente accompagnatore perché non formulata in forma esplicita; presa visione degli atti ufficiali dai quali si evince che il calciatore, al momento dell’espulsione per doppia ammonizione indugiando nell’uscire dal terreno di gioco, si è rivolto all’arbitro per chiedere spiegazioni spintonandolo con violenza e indirizzandogli frase gravemente ingiuriosa; respinte le contrarie eccezioni della società ricorrente, per la prevalenza del referto di gara sulle dichiarazioni di parte; rilevato che l’infrazione non è circoscritta al fatto di aver spintonato l’arbitro, ma è aggravata dal comportamento ingiurioso tenuto dal calciatore e dalla qualifica di capitano rivestita; ritenuta equa e appropriata la squalifica inflitta in prime cure; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it