COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 4/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Luigi Pisano e Giancarlo Delle Piane, dirigenti A.S.D. Atletico C.E.P. per violazione art. 1bis CGS e della società A.S.D. Atletico C.E.P. per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10718/645pf 14-15 AA/ac.)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 4/tf - Procura Federale - Deferimento dei signori Luigi Pisano e Giancarlo Delle Piane, dirigenti A.S.D. Atletico C.E.P. per violazione art. 1bis CGS e della società A.S.D. Atletico C.E.P. per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10718/645pf 14-15 AA/ac.) Il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale i signori Luigi Pisano e Giancarlo Delle Piane, dirigenti A.S.D. Atletico C.E.P., incolpati della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver falsamente attestato la regolare partecipazione in alcune gare di un torneo esordienti misti di alcuni giocatori sprovvisti di tesseramento. Il nominativo di tali calciatori è riportato nell’atto di deferimento unitamente all’elenco delle gare cui gli stessi hanno preso parte. Con lo stesso atto è stata deferita l’A.S.D. Atletico C.E.P. per responsabilità oggettiva. All’odierna riunione, assenti le parti nonostante la notifica dell’avviso riportante luogo, data e ora della discussione è intervenuto il rappresentante della Procura Federale, avv, Marco Stefanini che ha sostento la colpevolezza dei deferiti per i quali ha richiesto le seguenti sanzioni: Luigi Pisano: inibizione temporanea per giorni quaranta; Giancarlo Delle Piane: inibizione temporanea per giorni venti; A.S.D. Atletico C.E.P.: punti due di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato di categoria e ammenda di € 300,00 (trecento). Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, il Tribunale ritiene provate le accuse sostenute dalla Procura Federale e infligge le sanzioni, ritenute eque, nella misura richiesta dall’accusa. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it