COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf – Procura Federale – Deferimento Anderson Barrionuevo Hueroc, calciatore, e del signor Daniele Pizzolo, dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1bis CGS e della società ASD Cipressa per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10235/468pf 14-15 AA/ac.)
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 3/tf - Procura Federale - Deferimento Anderson Barrionuevo Hueroc, calciatore, e del signor Daniele Pizzolo, dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1bis CGS e della società ASD Cipressa per responsabilità oggettiva. (rif. P.F. n. 10235/468pf 14-15 AA/ac.) Il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale: 1. Anderson Barrionuevo Hueroc, calciatore, incolpato della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS (in relazione agli artt. 46 comma 6 CGS e 38 delle N.O.I.F.) per aver partecipato a due gare del Campionato di terza categoria nelle file dell’A.S.D. Cipressa, senza averne titolo perché non tesserato. 2. Daniele Pizzolo - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e per aver sottoscritto la distinta della gara Riviera dei Fiori - Cipressa del 7.12.2014 così attestando falsamente il regolare tesseramento del calciatore. 3. La soc. A.S.D. Cipressa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente. All’odierna riunione, assenti le parti regolarmente avvisate, il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini ha sostenuto la colpevolezza dei soggetti deferiti chiedendone le seguenti sanzioni: Anderson Barrionuevo Hueroc, calciatore, squalifica per due giornate, da scontarsi dal momento in cui il calciatore sottoscriverà un regolare tesseramento. Daniele Pizzolo – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni quaranta. Società A.S.D. Cipressa: penalizzazione un punto nella classifica del corrente campionato di calcio e ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, questo Collegio ritiene provate le infrazioni e, in punto di sanzioni accoglie quelle richieste dalla Procura Federale. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme
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