COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 9/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Lorenzo Loria, dirigente US Fulgor 1909 e dei signori Enzo Profumo e Mario Ponte, dirigenti A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per violazione dell’art. 1bis CGS e delle società U.S. Fulgor 1909 e A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2018/721 pf 14/15 AA/mg).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 9/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Lorenzo Loria, dirigente US Fulgor 1909 e dei signori Enzo Profumo e Mario Ponte, dirigenti A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per violazione dell'art. 1bis CGS e delle società U.S. Fulgor 1909 e A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2018/721 pf 14/15 AA/mg). Con atto del 27 agosto 2015 il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: Lorenzo Loria, allenatore tesserato per la società U.S. Fulgor 1909, per violazione degli articoli 1bis comma 1 CGS e 21 delle NOIF per aver irregolarmente partecipato, con la qualifica di massaggiatore, a undici gare disputate dalla società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde nel periodo Novembre 2014 – febbraio 2015. Mario Ponte, dirigente A.P.D. Audace Gaiazza Valverde, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 67 e 66 delle NOIF per aver indicato nelle distinte di dieci gare disputate nel periodo Novembre 2014 – febbraio 2015, con la qualifica di massaggiatore, il signor Lorenzo Loria malgrado non ne avesse titolo. Enzo Profumo, dirigente A.P.D. Audace Gaiazza Valverde, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 67 e 66 delle NOIF per aver indicato nella distinta della gara del 17.1.2015, il signor Lorenzo Loria con la qualifica di massaggiatore, malgrado non ne avesse titolo. La società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascritte ai propri tesserati Mario Ponte ed Enzo Profumo. La società U.S. Fulgor 1909, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascritte al proprio tesserato Lorenzo Loria. All’odierna riunione sono presenti, in proprio o per rappresentanza, le parti deferite. Prima dell’istruttoria dibattimentale, il signor Mario Ponte e le due società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde e U.S. Fulgor 1909 hanno avanzato richiesta di patteggiamento per cui Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli accordi ex art. 23 CGS raggiunti con la Procura Federale in merito all’applicazione di sanzioni nei confronti degli stessi, ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione di detti accordi alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS, rinvia ad altra riunione per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis comma 5 del CGS. Il procedimento continua per quanto a carico del signor Lorenzo Loria, rappresentato dall’avv. Maurizio Loria, e del signor Enzo Profumo, presente in giudizio. L’avv. Marco Stefanini, rappresentante la Procura Federale, ha sostenuto l’accusa chiedendo la condanna dei deferiti con proposta delle seguenti sanzioni: Lorenzo Loria: inibizione temporanea per mesi quattro; Enzo Profumo: inibizione temporanea per giorni venti. L’avv. Maurizio Loria si è rifatto alla memoria difensiva depositata negli atti, laddove illustra le motivazioni di carattere sociale e umanitario che hanno portato il signor Lorenzo Loria ad agire nei modi e nei tempi contestati dall’accusa per cui chiede di “derubricare il contestato illecito per essere stato oggetto di condotta dettata dallo stato di necessità”. Il signor Enzo Profumo si ritiene estraneo agli addebiti per cui chiede di essere assolto. Letti gli atti, il Tribunale non può non rilevare come l’illecito compiuto dal signor Lorenzo Loria trovi la sua certificazione nelle distinte delle undici gare alle quali ha preso parte irregolarmente a favore della società A.P.D. Gaiazza Valverde non avendone titolo perché tesserato per la società U.S. Fulgor 1909. Le motivazioni addotte a difesa non consentono pertanto l’accoglimento delle sue richieste. Anche per l’addebito mosso signor Enzo Profumo, dirigente A.P.D. Audace Gaiazza Valverde, l’illecito è provato dalla distinta di gara in cui è inserito il nominativo di Lorenzo Loria in posizione irregolare perché tesserato per altra società. In punto di sanzioni si ritengono eque quelle riportate nel dispositivo. Per questi motivi il Tribunale delibera di infliggere al signor Lorenzo Loria, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde l’inibizione temporanea per mesi tre e al signor Enzo Profumo l’inibizione temporanea per giorni venti. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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