COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 8/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Alessio Puggioni, calciatore, per violazione dell’art. 1bis c. 1 CGS e dell’SSDARL Figenpa Calcio per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 719/301pf 14-15/GC/vdb)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 8/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Alessio Puggioni, calciatore, per violazione dell'art. 1bis c. 1 CGS e dell'SSDARL Figenpa Calcio per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 719/301pf 14-15/GC/vdb) Con atto recante la data del 17 luglio 2015, il Sostituto Procuratore Delegato ha deferito a questo Tribunale, per violazione dell’art. 1bis comma 1, il signor Alessio Puggioni, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Figenpa Calcio. Quest’ultima è stata deferita per responsabilità oggettiva a’ sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. I fatti In accompagnamento al resoconto della gara S. Bernardino Solferino – Figenpa Calcio, disputata il 21 settembre 2014 e valevole per il Campionato di prima categoria, l’arbitro comunicava che il calciatore Alessio Puggioni, espulso a seguito di proteste con frasi minacciose e blasfeme e di un tentativo di aggressione fisica, gli aveva espresso frasi minacciose tramite il social network “Facebook”. Dal che il Giudice Sportivo denunciava il fatto alla Procura Federale che a conclusione delle indagini disponeva il deferimento del giocatore e della società. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il calciatore deferito e l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. L’accusa ha sostenuto la colpevolezza del Puggioni, per il quale ha richiesto la sanzione della squalifica per due giornate di gara e per l’SSDARL Figenpa Calcio l’ammenda di € 150,00. Il Tribunale, presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, sentite le giustificazioni addotte dal calciatore a voce e nella memoria difensiva depositata nei termini, rilevato che le frasi espresse per mezzo del social network denotano, seppur maniera non esplicita, un atteggiamento minaccioso verso l’arbitro riconducibile alle vicende riportate nel referto della gara più sopra riportata, accoglie il deferimento e le richieste sanzionatorie della Procura Federale. Il dispositivo Il Tribunale delibera di infliggere al calciatore Alessio Puggioni la squalifica per due giornate effettive di gara e condanna l’SSDARL Figenpa Calcio al pagamento dell’ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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