COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 11/tf - Procura Federale - Deferimento dei signori Elena Renzi e Stefano Vinciguerra, tesserati per la società A.S.D. Athletic Club Liberi per violazione art. 1bis CGS e delle Società A.S.D. Athletic Club Liberi e A.S.D. Progetto Atletico per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2315/811pf 14-15/FDL/gb) Con atto del 9 settembre 2015 il Sostituto Procuratore Delegato ha deferito a questo Tribunale Elena Renzi, dirigente A.S.D. Athletic Club Liberi e Stefano Vinciguerra allenatore della società medesima per rispondere: la prima per la violazione dell’art, 1 bis comma 1 con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione Sportiva 2014/2015 e in relazione al combinato disposto degli art. 7 – 10 – 17 del Regolamento del Torneo denominato “Torneo di Natale” riservato ai Pulcini 2° anno per aver consentito, omettendo scientemente ogni opportuna sorveglianza, che al termine della gara Athletic Club Liberi – Progetto Atletico, valevole per il terzo e quarto posto del suddetto torneo si procedesse all’effettuazione dei calci di rigore per determinare la squadra vincente. Il signor Stefano Vinciguerra per la violazione dell’art, 1 bis comma 1 con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione Sportiva 2014/2015 e in relazione al combinato disposto degli art. 7 – 10 – 17 del Regolamento del Torneo denominato “Torneo di Natale” riservato ai Pulcini 2° anno per aver consentito, omettendo scientemente ogni opportuna sorveglianza e ogni necessaria cautela, in concorso con i signori Elena Renzi e Matteo Cocco (allenatore società Progetto Atletico) che al termine della gara Athletic Club – Progetto Atletico, valevole per il terzo e quarto posto del suddetto torneo si procedesse all’effettuazione dei calci di rigore per determinare la squadra vincente. Le due società per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. La posizione del signor Matteo Cocco è stata definita a’ sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva giusto C.U. n. 106/A del 19 agosto 2015. Il Vinciguerra riportato nella distinta di gara quale allenatore è risultato negativo all’Albo dei Tecnici mentre risulta inserito nel foglio d’iscrizione della società alla voce “allenatore”. All’odierna riunione l’avv. Marco Stefanini rappresentante della Procura Federale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Elena Renzi: inibizione temporanea per giorni trenta; Stefano Vinciguerra: inibizione temporanea per giorni trenta; Società Athletic Club Liberi: ammenda di € 150,00; Società Progetto Atletico: ammenda di € 100,00. Presa visione della documentazione acclusa all’atto di deferimento, il Tribunale ritiene provate le infrazioni ascritte ai deferiti e accoglie le richieste sanzionatorie della Procura. Perciò delibera di infliggere ai signori Elena Renzi e Stefano Vinciguerra l’inibizione temporanea per giorni trenta ciascuno e condanna la Società Athletic Club Liberi al pagamento dell’ammenda di € 150,00 e la società Progetto Atletico al pagamento dell’ammenda di € 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. Manda alla segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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