COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 10/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Andrea Cangini e Andrea Costi, tesserati rispettivamente per le società S.S.D. Ledakos a R.L. e A.S.D. San Bernardino Solferino per violazione art. 1bis CGS e delle Società S.S.D. Ledakos a R.L. e A.S.D. San Bernardino Solferino per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2316/712pf 14-15/FDL/gb)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 10/tf - Procura Federale - Deferimento dei signori Andrea Cangini e Andrea Costi, tesserati rispettivamente per le società S.S.D. Ledakos a R.L. e A.S.D. San Bernardino Solferino per violazione art. 1bis CGS e delle Società S.S.D. Ledakos a R.L. e A.S.D. San Bernardino Solferino per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2316/712pf 14-15/FDL/gb) Con atto del 9 settembre 2015 il Sostituto Procuratore Delegato ha deferito a questo Tribunale i signori Andrea Cangini, tecnico della società S.S.D. Ledakos a R.L. e Andrea Costi, tecnico dell’A.S.D. San Bernardino Solferino, entrambi incolpati della violazione dell’art. 1bis primo comma per aver consentito lo svolgimento della gara Ledakos – San Bernardino Solferino Categoria Pulcini secondo anno del 21/2/2015 da un numero di sette calciatori, in palese violazione dell’art 1.1 n.7 punti B2 e C del Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione 2014/2015). Con lo stesso atto sono state deferite le due Società per responsabilità oggettiva ex art. 7 comma due CGS. All’odierna riunione sono presenti le parti. Il signor Andrea Costi è assistito dal suo legale avvocato Alessandro Famularo mentre l’accusa è sostenuta dall’avvocato Marco Stefanini, che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei due deferiti per i quali ha chiesto la sanzione dell’inibizione temporanea dei due “tecnici” per 30 giorni ciascuno. All’esito delle indagini i due sono risultati non iscritti all’albo di settore ma inseriti come dirigenti nel foglio d’iscrizione delle rispettive società. Per la responsabilità oggettiva delle società l’accusa ha richiesto la condanna al pagamento di un'ammenda di € 100,00 cadauna. Il signor Andrea Costi e il suo legale sono intervenuti per giustificare le ragioni per le quale è stato commesso l’illecito contestato. Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento ritenute provate “per tabulas” le infrazioni contestate ma ritenute le stesse non particolarmente gravi, delibera d’infliggere i signori Andrea Cangini e Andrea Costi la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici ciascuno e condanna la S.S.D. Ledakos a R.L. e l’A.S.D. San Bernardino Solferino al pagamento dell’ammenda di € 50,00 cadauna a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Manda alla segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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