COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 4/cs – Ricorso della società U.S. Legino 1910 avverso la squalifica Francesco Scimeni per otto giornate. Gara Legino – Campomorone Sant’Olcese dell’11.10.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 16 del 15.10.2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 4/cs - Ricorso della società U.S. Legino 1910 avverso la squalifica Francesco Scimeni per otto giornate. Gara Legino – Campomorone Sant'Olcese dell'11.10.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 16 del 15.10.2015. Espulso per aver, con gioco in svolgimento e palla lontana, colpito con un pugno alla testa un avversario, subita la reazione da parte di quest’ultimo, gli sferrava un altro pugno causandogli la caduta di un dente. Il giudice sportivo infliggeva al calciatore Francesco Scimeni la squalifica per otto giornate. Avverso siffatta sanzione è insorta l’U.S. Legino che, con ricorso di rito, lamenta ed eccepisce l’eccessività della squalifica evidenziando la sproporzione tra la pena inflitta al proprio calciatore con quella inflitta all’avversario. Il ricorso non merita l’accoglimento. Dagli atti ufficiali, redatti in forma chiara e precisa, emerge che l’iniziatore della condotta violenta fu lo stesso Francesco Scimeni che agì, con palla lontana, sferrando un pugno alla testa dell’avversario alla cui reazione replicava con un secondo pugno causandogli la caduta di un dente incisivo. La misura della squalifica tiene conto della gravità dell’episodio e delle conseguenze lesive procurate all’avversario e non appare suscettibile di riduzione alcuna essendo ininfluente l’asserita sproporzione con la squalifica inflitta all’avversario. Per questi motivi la Corte respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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