COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs – Ricorso della società U.S.D. Calvarese 1923 avverso la squalifica del calciatore Simone Malatesta per cinque giornate. Gara Calvarese 1923 – Goliardicapolis 1993 dell’11.10.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 16 del 15.10.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs - Ricorso della società U.S.D. Calvarese 1923 avverso la squalifica del calciatore Simone Malatesta per cinque giornate. Gara Calvarese 1923 – Goliardicapolis 1993 dell'11.10.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 16 del 15.10.2015. La Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso dell’U.S.D. Calvarese 1923 avverso la squalifica del calciatore Simone Malatesta per cinque giornate; atteso che il sodalizio reclamante lamenta ed eccepisce l’eccessività della sanzione accusando l’arbitro di aver stilato un rapporto “assolutamente non veritiero” per cui chiede che la squalifica del Malatesta sia proporzionata al provvedimento d’espulsione per scorrettezze con un avversario; visionati gli atti ufficiali nei quali è riportata e descritta in forma chiara ed univoca la condotta violenta posta in essere dal calciatore Simone Malatesta, condotta costituita nell’aver strattonato e colpito un avversario con un pugno provocandogli una ferita al labbro; respinte le eccezioni della società che vanno considerate mere dichiarazioni di parte perché estranee al rapporto di gara, unico documento sul quale s’incardina il giudizio sportivo, perciò respinta la richiesta di convocare testimoni a sostegno delle anzidette dichiarazioni; ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa e appropriata ai fatti; per questi motivi respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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