COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 8/cs – Ricorso G.S.D. Riccò Le Rondini avverso la squalifica del calciatore Andrea Giorgi per otto giornate. Gara Riccò Le Rondini – Vecchio Levanto dell’1.11.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 5.11.2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 8/cs - Ricorso G.S.D. Riccò Le Rondini avverso la squalifica del calciatore Andrea Giorgi per otto giornate. Gara Riccò Le Rondini - Vecchio Levanto dell’1.11.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 5.11.2015. Avverso la squalifica per otto giornate inflitta al calciatore Andrea Giorgi, ha depositato reclamo di rito la società G.S.D. Riccò Le Rondini la quale lamenta l’eccessività della sanzione perché erroneamente inflitta ai sensi dell’art. 19 lettera D, punto 4 CGS disciplinante la condotta violenta di tesserati verso gli ufficiali di gara. Sostiene la ricorrente che, essendosi formato un capannello di giocatori che protestavano verso l’arbitro, il Giorgi, nel tentativo di allontanare i propri compagni, ha urtato involontariamente un piede del direttore di gara perciò ritiene che il fatto sia valutato come condotta non regolamentare. Osserva la Corte: dalla lettura del referto si evince che l’arbitro fu colpito dal calciatore con due “pestoni” a un piede, gesto che va equiparato ad altri similari (calci, pedate ecc.) e implica la volontarietà dell’azione. Lo stesso ufficiale di gara, nel descrivere il fatto, riporta la frase “per avermi tirato due pestoni” che esclude definitivamente ogni contraria interpretazione. Appare, quindi, il gesto correttamente inquadrato nella fattispecie della condotta violenta verso l’arbitro con conseguente applicazione della sanzione della squalifica per otto giornate, minimo edittale previsto dal richiamato art. 19 c.4 lett. D. CGS. Per questi motivi la Corte rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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