COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 11 – Ricorso del calciatore Daniele Illiano, tesserato A.S.D. Loanesi S. Francesco, avverso la propria squalifica per tre giornate. Gara Loanesi S. Francesco – Andora del 22.11.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 25 del 26.11.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 11 - Ricorso del calciatore Daniele Illiano, tesserato A.S.D. Loanesi S. Francesco, avverso la propria squalifica per tre giornate. Gara Loanesi S. Francesco - Andora del 22.11.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 25 del 26.11.2015. Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Daniele Illiano perché, a seguito d’una ammonizione, aveva protestato in modo offensivo nei confronti dell’arbitro utilizzando anche frase blasfema (“Porco D. non capisci un c. vergogna”). Il calciatore ha depositato ricorso lamentandosi della pesantezza della sanzione e negando di aver rivolto al direttore di gara espressioni offensive e ha chiesto la riduzione della squalifica. Ritiene la Corte che l’istanza del calciatore non può trovare accoglimento. La sanzione irrogata scaturisce dal disposto dell’art. 19 punto 4 lett. A del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, per le offese all’arbitro, la pena minima della squalifica per due giornate cui va aggiunta un’ulteriore giornata per la frase blasfema pronunciata dal calciatore (Art. 19 punto 3bis lett A CGS). Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e dispone che la tassa versata sia introitata per la parte dovuta e restituita per l’eccedenza.
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