COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 12/Cs – Ricorso A.S.D. Little Club G. Mora avverso la squalifica del calciatore Michele Carossino per sei giornate. Gara Rivarolese 1919 Impero – Little Club G. Mora del 14.11.2015 Campionato Juniores Provinciali del 14.11.2015 C.U. n. 30 del 19.11.2015 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 12/Cs - Ricorso A.S.D. Little Club G. Mora avverso la squalifica del calciatore Michele Carossino per sei giornate. Gara Rivarolese 1919 Impero - Little Club G. Mora del 14.11.2015 Campionato Juniores Provinciali del 14.11.2015 C.U. n. 30 del 19.11.2015 Delegazione Provinciale di Genova. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’aver espulso, per doppia ammonizione, il calciatore Michele Carossino il quale, dopo la formalizzazione del provvedimento, aveva attinto con calci un avversario sul quale aveva commesso fallo innescando un principio di rissa prontamente placatasi. Dal che la squalifica per sei giornate effettive di gara. Contro tale sanzione è insorta la società A.S.D. Little Club G. Mora con ricorso nel quale lamenta l’eccessiva pesantezza della squalifica anche in raffronto a casi similari puniti con pene inferiori. Ritiene la Corte che le doglianze della società ricorrente debbano trovare accoglimento. Presa visione degli atti ufficiali nei quali nulla è riferito in merito a conseguenze lesive subite dall’avversario colpito e non ravvisando circostanze aggravanti al comportamento violento del Carossino, va applicata la sanzione di cui all’art. 19 punto 4 lett. c, cioè la squalifica per tre giornate di gara alla quale va aggiunta un’ulteriore giornata per l’espulsione del calciatore per somma di ammonizioni. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso dell’A.S.D. Little Club G. Mora e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Michele Carossino da sei a quattro giornate. La tassa reclamo addebitata in conto va restituita.
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