COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 13/CS – Ricorso del calciatore Mattia Galleano, tesserato ASD Andora, avverso la propria squalifica per quattro giornate. Gara Campomorone Sant’Olcese – Andora del 29.11.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 27 del 3.12.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 13/CS - Ricorso del calciatore Mattia Galleano, tesserato ASD Andora, avverso la propria squalifica per quattro giornate. Gara Campomorone Sant'Olcese - Andora del 29.11.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 27 del 3.12.2015. Il signor Mattia Galleano, calciatore tesserato per la società ASD Andora, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 3.12.2015, con la quale è stata inflitta al medesimo la sanzione della squalifica per quattro gare effettive con la seguente motivazione: “al 40’ S.T. espulso, protestando avverso un provvedimento disciplinare notificato dall’arbitro ad un compagno di squadra, apostrofava lo stesso direttore di gara con espressioni gravemente ingiuriose e teneva un contegno altamente minaccioso. Al termine della gara, proferiva ulteriori espressioni gravemente minacciose e irriguardose all’indirizzo dell’arbitro e doveva essere allontanato da tesserati del proprio sodalizio”. Il reclamante lamenta e eccepisce l’eccessiva gravosità della squalifica inflittagli perché, a suo dire, la sanzione sarebbe non proporzionata a ciò che è effettivamente accaduto dentro e fuori del terreno di gioco, in pratica contestando quanto riferito dall’arbitro nel rapporto di gara. Conclude, pertanto, con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta in primo grado. Presa visione degli atti ufficiali, unici documenti sui quali, per regolamento, s’incardina il giudizio sportivo, questa Corte non può non rilevare come la sanzione inflitta sia equa e appropriata alle infrazioni commesse dal calciatore riportate dall’arbitro. Nella valutazione dei fatti incidono in maniera decisiva le reiterate frasi minacciose all’indirizzo dell’ufficiale di gara che aggiunte alle ingiurie portano inevitabilmente all’aggravamento della squalifica del Galleano. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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