COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 16/cs – Ricorso ACD Riese avverso la squalifica dei calciatori Simone Savona per tre gare, Mattia Floridi per due gare, e avverso l’inibizione temporanea fino all’11.1.2016 al dirigente Bruno Noziglia e avverso l’ammenda di € 100,00. Gara Riese – Levanto 2006 del 18.12.2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 7.01.2016 Delegazione Distrettuale di Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 16/cs - Ricorso ACD Riese avverso la squalifica dei calciatori Simone Savona per tre gare, Mattia Floridi per due gare, e avverso l'inibizione temporanea fino all'11.1.2016 al dirigente Bruno Noziglia e avverso l'ammenda di € 100,00. Gara Riese – Levanto 2006 del 18.12.2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 7.01.2016 Delegazione Distrettuale di Chiavari. La Corte Sportiva d’Appello: letto il ricorso della società ACD Riese col quale s’impugnano le sanzioni riportate in epigrafe; rilevato che la squalifica del calciatore Mattia Floridi per due giornate e l’inibizione del dirigente Bruno Noziglia fino all’11.1.2016, sono sanzioni inappellabili per il disposto dell’art. 45 comma 3 lettere a e b del Codice di Giustizia Sportiva; presa visione degli atti ufficiali; respinte le eccezioni della società ricorrente perché in insanabile contrasto con le risultanze di gara laddove è riportato che il calciatore Simone Savona è stato espulso per aver protestato con veemenza verso l’arbitro cui rivolgeva espressioni ingiuriose e che alcuni sostenitori insultavano e ingiuriavano l’ufficiale di gara per tutta la durata della partita; ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente su quanto riportato sul resoconto di gara che gode di privilegio assoluto sulle dichiarazioni di parte; per questi motivi respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto. Ricorre a questa Corte l’ACD Casarza Ligure che non contesta l’entità della sanzione né i fatti che sostiene, però, essere attribuibili ad altro calciatore, tale Orazio Dell’Aversana in distinta col numero 18, perciò chiede un supplemento di rapporto dell’arbitro e, di conseguenza, il travaso della squalifica. Il reclamo non può essere accolto. Il Direttore di gara ha rilasciato apposito supplemento confermante quanto riportato sul resoconto della partita. Per questi motivi la Corte respinge il reclamo con sopra proposto dall’ACD Casarza Ligure e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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