Alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS. COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 72/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CIRINO TORRISI (Collaboratore all’epoca dei fatti della A.S.D. Olimpique Avola); Sig. MAURIZIO STELLA (Presidente della Società A.S.D. Olimpique Avola) A.S.D. OLIMPIQUE AVOLA.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 72/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CIRINO TORRISI (Collaboratore all’epoca dei fatti della A.S.D. Olimpique Avola); Sig. MAURIZIO STELLA (Presidente della Società A.S.D. Olimpique Avola) A.S.D. OLIMPIQUE AVOLA. Con nota 11702/6pf14-15 GR/mb del 09/06/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente: a) Il sig. Cirino Torrisi, collaboratore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 C.G.S., della Società A.S.D. Olimpique Avola per avere organizzato il 17 e 18 giugno 2014, presso il campo comunale “Meno Di Pasquale” di Avola, per conto della Società Olimpique Avola, uno stage-provino non autorizzato dalla FIGC–LND Sicilia, al fine di selezionare giovani calciatori (classe 1995/1996/1997 e 1998) in violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S.; b) Il sig. Maurizio Stella, Presidente dell’Olimpique Avola, per avere concorso e/o comunque non impedito le condotte poste in essere dal sig. Torrisi, in violazione del disposto di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S.; c) l’A.S.D. Olimpique Avola, per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Maurizio Stella ed al proprio collaboratore sig. Cirino Torrisi. All’udienza dibattimentale odierna sono comparsi il sig. Maurizio Stella, sia a titolo personale che n.q. di rappresentante legale della A.S.D. Olimpique Avola, assistito dal proprio difensore, mentre, seppur regolarmente convocato, non è comparso il sig. Torrisi Cirino né lo stesso, nei termini regolamentari, ha fatto pervenire note difensive e documentazione a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l’applicazione dell’inibizione per mesi dodici a carico del sig. Cirino Torrisi, dell’inibizione per mesi sei a carico del sig. Maurizio Stella e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico dell’A.S.D. Olimpique Avola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente ed al proprio collaboratore. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato dalle indagini eseguite dalla Procura Federale ed in particolare dalle stesse dichiarazioni rese dai deferiti. Il sig. Cirino Torrisi, in sede di audizione ha dichiarato, per un verso, di non essere un tesserato dell’A.S.D. Olimpique Avola ma di avere, comunque, collaborato con detta società fino al 30 giugno 2014. Lo stesso ha, comunque, confermato di avere organizzato, per conto dell’A.S.D. Olimpique Avola, nei giorni 17 e 18 giugno 2014, uno stage per giovani calciatori per poi poterli segnalare ad altre società del settore dilettantistico e non. Lo stesso ha, inoltre, ammesso di non avere segnalato alla società la necessità di dovere richiedere, prima dell’effettuazione dello stage, l’autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. A comprova di quanto sopra la circostanza è stata altresì confermata dal sig. Maurizio Stella, Presidente dell’A.S.D. Olimpique Avola il quale, in sede di audizione, ha riferito che nei giorni 17 e 18 giugno 2014 è stato tenuto uno stage per giovani calciatori da potere poi segnalare ad altre società la cui organizzazione è stata curata dal sig. Cirino Torrisi, che ebbe a collaborare con la predetta società fino al 30 giugno 2014. Da quanto sopra ne consegue che, come da deferimento, i sigg.ri Maurizio Stella e Cirino Torrisi sono da ritenersi responsabili della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 per i fatti rispettivamente ascritti al proprio Presidente ed al proprio collaboratore. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Torrisi Cirino; mesi tre di inibizione a carico del sig. Stella Maurizio; ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a carico della A.S.D. Olimpique Avola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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