COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 73/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO GIANNINOTO (Calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Primavera Acatese); A.S.D. PRIMAVERA ACATESE.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 73/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO GIANNINOTO (Calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Primavera Acatese); A.S.D. PRIMAVERA ACATESE. Con nota 11827/502pf14-15 SS/fda del 10/06/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente : a) Il sig. Vincenzo Gianninoto, (calciatore tesserato per l’A.S.D. Primavera Acatese) della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3 C.G.S., per avere violato l’obbligo di ogni tesserato F.I.G.C. se regolarmente convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; b) l’A.S.D. Primavera Acatese, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo tesserato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. All’udienza dibattimentale odierna, seppur regolarmente convocati, nessuno è comparso per i deferiti né gli stessi, nei termini regolamentari, hanno fatto pervenire note difensive e documentazione a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l’applicazione della squalifica per mesi sei a carico del sig. Vincenzo Gianninoto, e l’ammenda di € 600,00 a carico dell’A.S.D. Primavera Acatese a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta ampiamente provato. In particolare si rileva dalla documentazione in atti che il calciatore sig. Vincenzo Gianninoto benchè regolarmente convocato dalla Procura Federale per il giorno 13/03/2015 per essere sentito nel corso di indagini a carico di altro tesserato, faceva pervenire apposita comunicazione della propria indisponibilità, ragion per cui veniva riconvocato per il giorno 17/03/2015, data alla quale non si presentava non facendo pervenire alcuna nota giustificativa di tale assenza, se non una laconica telefonata fatta alle ore 15,00 del medesimo giorno. Da quanto sopra ne consegue che, come da deferimento, il sig. Vincenzo Gianninoto è da ritenersi responsabile della violazione di cui all’art. 1 bis commi 1 e 3 C.G.S. La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 comma 2 per il fatto ascritto al proprio tesserato. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: squalifica di mesi due a carico del sig. Gianninoto Vincenzo; ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Primavera Acatese. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it