COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 59/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHIAVETTA VINCENZO (Presidente U.S.D. Campofelice Calcio); Sig. DI CARA MICHELE (Calciatore tesserato per U.S.D. Campofelice Calcio); U.S.D. CAMPOFELICE CALCIO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 59/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHIAVETTA VINCENZO (Presidente U.S.D. Campofelice Calcio); Sig. DI CARA MICHELE (Calciatore tesserato per U.S.D. Campofelice Calcio); U.S.D. CAMPOFELICE CALCIO. La Procura Federale con nota 8185/299/pf14-15/GC/vdb del 30 marzo 2015, pervenuta a questo Tribunale in data 22/04/2015, ritualmente notificata, ha deferito: a) Il sig. Vincenzo Chiavetta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S vigente all’epoca dei fatti, oggi integralmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S., in relazione all’art. 3 lettera c) del regolamento del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione, perché nella qualità di Presidente della società Campofelice Calcio faceva partecipare alla gara Caltavuturo/Campofelice, finale del Torneo delle Madonie, del 20/07/2014, svoltasi a Petralia Sottana, il calciatore Michele Di Cara, non in regola con quanto disposto dalla lettera c) dell’art. 3 del regolamento Torneo, circa la necessaria condizione che ogni calciatore fosse residente, da almeno un anno alla data di scadenza del tesseramento, nel comune di appartenenza della società, o che avesse uno dei genitori residenti da almeno un anno o nativi nel comune di appartenenza della società; b) Il sig. Michele Di Cara, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi integralmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S., in relazione all’art. 3 lettera c) del regolamento del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione, perché nella qualità di calciatore tesserato per la società Campofelice Calcio partecipava alla gara Caltavuturo/Campofelice, finale del Torneo delle Madonie, del 20/07/2014, svoltasi a Petralia Sottana pur non avendone titolo in quanto non in regola con il disposto della lettera c) del citato articolo 3 del regolamento Torneo, circa la necessaria condizione che ogni calciatore fosse residente, da almeno un anno alla data di scadenza del tesseramento, nel comune di appartenenza della società o che avesse uno dei genitori residenti da almeno un anno o nativi nel comune di appartenenza della società; c) L’U.S.D. Campofelice Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto ascritto al suo Presidente sig. Chiavetta Vincenzo nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 stesso codice, per quanto contestato al proprio tesserato sig. Michele Di Cara. Il Tribunale Federale Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati, presenti all’udienza, sigg. Chiavetta Vincenzo (per sé e per la rappresentata società) e Di Cara Michele, hanno richiesto di accedere al patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S. concordando con la Procura Federale rispettivamente le sanzioni della revoca del titolo di vincitore del Torneo delle Madonie per la società, dell’ammenda di € 500,00 per il sig. Chiavetta Vincenzo e della squalifica di giorni venti per il sig. Di Cara Michele; rilevato che la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. nulla ha osservato in merito; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, così definendosi il provvedimento di che trattasi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al sig. Vincenzo Chiavetta, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); - al sig. Michele Di Cara, la squalifica per giorni venti; Dispone altresì a carico della U.S.D. Campofelice Calcio la revoca dell’assegnazione di vincente del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione (2014), con obbligo di riconsegna al Comitato Organizzatore degli eventuali Trofei e premi ricevuti. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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