COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 634/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Pedagaggi (matr. 938851) Sig. Randino Gioele (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 634/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Pedagaggi (matr. 938851) Sig. Randino Gioele (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1197 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando le certificazioni mediche dei calciatori deferiti. Il rappresentante del Presidente Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della A.S.D. Pedagaggi (matr. 938851), del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Randino Gioele, dei calciatori Costanzo Nunzio, Di Falco Lorenzo, Fisicaro Giovanni, Baudo Salvatore, Gangi Davide, Gangi Vincenzo Antonio, Giardina Francesco, Menta Michele, Pitruzzello Giuseppe, Vasta Domenico Simone, (tesserati A.S.D. Pedagaggi all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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