COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 633/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Junior Vittoria (matr. 931426) Sig. Rubino Gianni (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 633/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Junior Vittoria (matr. 931426) Sig. Rubino Gianni (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1196 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire le certificazioni mediche dei calciatori Iudice Benito, La Rocca Gaetano, Lo Cicero Gaetano, Morales Eusebio, Russo Gianluca, Barone Damiano, Frasca Emanuele, Giliberto Damiano Diego, Girasa Gianpiero, Licitra Simone, Virgadaula Filippo, Favata Enzo, La Terza Poidomani Biagio, Di Pasquale Alex. Nessuna esimente documentazione è stata prodotta a difesa dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio. Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale fatta eccezione per le posizioni dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio per i quali ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi uno carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Iudice Benito, La Rocca Gaetano, Lo Cicero Gaetano, Morales Eusebio, Russo Gianluca, Barone Damiano, Frasca Emanuele, Giliberto Damiano Diego, Girasa Gianpiero, Licitra Simone, Virgadaula Filippo, Favata Enzo, La Terza Poidomani Biagio, Di Pasquale Alex, e applica: l’ammenda di € 60,00 a carico della A.S.D. Junior Vittoria (matr. 931426); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Rubino Gianni; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio (tesserati A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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