COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 632/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Niscemi (matr. 939128) Sig. Tizza Alfonso (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 632/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Niscemi (matr. 939128) Sig. Tizza Alfonso (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1195 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copie delle certificazioni mediche dei calciatori deferiti, riferentisi alla s.s. 2013-14. Il rappresentante del Presidente Federale, preso atto di quanto sopra, si è rimessa alle decisioni del Tribunale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della Società A.S.D. Città di Niscemi (matr. 939128), del Sig. Tizza Alfonso (Presidente all’epoca dei fatti), dei calciatori Pirrotta Francesco, Platania Pietro, Ragusa Giovanni, (tesserati A.S.D. Città di Niscemi all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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