COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 75/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Marcello Barbaro (Presidente della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) Sig. Leonardo Canto (Vice Presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) A.S.D. Resuttana San Lorenzo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 75/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Marcello Barbaro (Presidente della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) Sig. Leonardo Canto (Vice Presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) A.S.D. Resuttana San Lorenzo La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12134/620 pf 14 15/GC/vdb del 16 giugno 2015, il sig. Marcello Barbaro, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere tentato di approfittare, al fine di trarne ingiusto vantaggio, di un evidente errore commesso dall’arbitro della gara Resuttana San Lorenzo / Cartagine 2012 del 14/02/2015, valida per il girone B del campionato provinciale di II categoria, nell’annotazione delle sostituzioni (riportando quattro sostituzioni eseguite dalla società ospite e due dalla società di casa in luogo di tre per parte) sottoscrivendo il reclamo promosso dinanzi al Giudice Sportivo del C.R. Sicilia L.N.D. pur consapevole dell’infondatezza dello stesso; Il sig. Leonardo Canto, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere tentato di approfittare, al fine di trarne ingiusto vantaggio, di un evidente errore commesso dall’arbitro della gara Resuttana San Lorenzo / Cartagine 2012 del 14/02/2015, valida per il girone B del campionato provinciale di II categoria, nell’annotazione delle sostituzioni (riportando quattro sostituzioni eseguite dalla società ospite e due dalla società di casa in luogo di tre per parte) sottoscrivendo il reclamo promosso dinanzi al Giudice Sportivo del C.R. Sicilia L.N.D. pur consapevole dell’infondatezza dello stesso; La A.S.D. Resuttana San Lorenzo per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Suo Presidente sig. Marcello Barbaro e dal suo Vice Presidente con potere di rappresentanza sig. Leonardo Canto, come sopra descritto. All’udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse ed hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico del Presidente sig. Marcello Barbaro; mesi tre di inibizione a carico del Vice Presidente sig. Leonardo Canto; Ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta accertato che la A.S.D. Resuttana San Lorenzo, con reclamo sottoscritto dal Presidente Sig. Marcello Barbaro, impugnava con ricorso dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale il risultato della gara Resuttana San Lorenzo/Cartagine 2012 disputatasi in data 14/02/2015 e valevole per il girone B del campionato di II categoria in ragione del fatto che la società Cartagine 2012 avesse effettuato, in violazione delle norme regolamentari, quattro sostituzioni anziché tre, così come risultante dal foglietto redatto dal direttore di gara e sottoscritto da entrambi i dirigenti accompagnatori. Ricorso questo che veniva rigettato dal Giudice Sportivo Territoriale, perché dagli accertamenti dallo stesso effettuati a seguito delle controdeduzioni della resistente , note anche alla reclamante e consistiti in una richiesta di supplemento di rapporto all’arbitro, è risultato che quest’ultimo aveva nei propri atti segnato una delle tre sostituzioni effettuate dalla reclamante come se la stessa fosse stata effettuata dalla A.S.D. Cartagine 2012. Va evidenziato, come da memoria in atti depositata dal difensore dei deferiti, che il reclamo è stato proposto dal Presidente Barbaro su suggerimento del Vice Presidente sig. Leonardo Canto il quale, qui si aggiunge, benché fosse stato presente sugli spalti, come dallo stesso dichiarato e quindi consapevole che la sua società aveva fatto tre sostituzioni, violando il principio di lealtà e correttezza posto a fondamento dell’ordinamento sportivo, induceva il proprio Presidente a presentare un reclamo palesemente infondato. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo, apparendo dissimili le responsabilità, tenuto conto che il Presidente Barbaro, non presente alla gara, si è limitato a sottoscrivere un ricorso già preannunciato e redatto dal suo vice Presidente. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: giorni quindici di inibizione a carico del Presidente sig. Marcello Barbaro; mesi tre di inibizione a carico del Vice Presidente sig. Leonardo Canto; Ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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