COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. FRANCO CORSARO (Presidente e legale rappresentante della A.P.D. ATLETICO PEDARA all’epoca dei fatti) A.P.D. ATLETICO PEDARA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. FRANCO CORSARO (Presidente e legale rappresentante della A.P.D. ATLETICO PEDARA all’epoca dei fatti) A.P.D. ATLETICO PEDARA La Procura Federale, con nota 10632/344/pf14-15/DP/fda del 18 maggio 2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Franco Corsaro, nella sopra specificata qualità, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94ter comma 13 N.O.I.F. e all’art. 8 commi 9 e 10 C.G.S., per non avere pagato all’allenatore sig. Alfio Barbagallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione del 21/06/2014 (vertenza n. 45/34), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della detta pronuncia. L’A.P.D. Atletico Pedara è stata deferita, con la nota medesima, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante (violazione art. 4 comma 1 C.G.S.). All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Franco Corsaro e della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della Società deferita. Il Tribunale Federale Territoriale: - rilevato che con il citato provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha statuito l'obbligo per l’A.P.D. Atletico Pedara di corrispondere al sig. Alfio Barbagallo la somma di € 5.038,00, compresi interessi, quale importo spettante al predetto allenatore non percepito per la stagione sportiva 2012/2013; - rilevato altresì che la Società deferita non ha tempestivamente ottemperato alla superiore statuizione, pubblicata sul C.U. N° 6 del 21/06/2014 stagione sportiva 2013/2014 ed alla stessa comunicata con raccomandata a.r. ricevuta il 16/07/2014; - considerato che le norme sopra indicate sanzionano il mancato pagamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, che risulta abbondantemente scaduto all’atto del deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: Visti l'art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., e all’art. 8 commi 9 e 10 C.G.S., dispone applicarsi: Al Sig. Franco Corsaro, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato eventualmente a disputarsi e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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